Dosimetria della pena e attenuanti generiche: insindacabilità in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 37048 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, come per la fissazione della pena base, in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; è pertanto inammissibile la censura che, in cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza. Il giudizio del merito sul punto è sindacabile in legittimità solo se la motivazione sia contraddittoria o non dia conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti. La richiesta di applicazione retroattiva dell’art. 344-bis cod. proc. pen. è infondata, trattandosi di disposizione processuale soggetta al principio tempus regit actum.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello lo ha condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
I motivi attengono alla dosimetria della pena, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, al diniego della sospensione condizionale della pena e alla dedotta applicazione retroattiva dell’art. 344-bis cod. proc. pen. in riferimento alla durata del giudizio di appello. La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente contesta le valutazioni espresse dal giudice del merito su ciascuno di tali profili.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i motivi sulla pena e sulle attenuanti generiche perché manifestamente infondati. Quanto alla graduazione della pena, il giudice di merito la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, in cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena. Nel caso concreto la Corte rileva che non è necessaria una specifica motivazione, in considerazione dell’irrogazione di una pena inferiore alla media edittale.
Sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ricorda che esso può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Il giudice del merito esprime sul punto un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in legittimità purché non contraddittoria e tale da dar conto degli elementi, tra quelli dell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti. Nel caso concreto la Corte territoriale ha congruamente dato atto del carattere meramente oppositivo delle argomentazioni del ricorrente e della carenza di elementi positivi idonei a giustificare il beneficio.
Il motivo sulla mancata sospensione condizionale della pena è inammissibile per aspecificità estrinseca, non contenendo alcuna effettiva contestazione delle argomentazioni della Corte territoriale, che aveva richiamato la prognosi negativa sul pericolo di recidivanza del giudice di primo grado. Manifestamente infondato è infine il motivo sull’applicazione retroattiva dell’art. 344-bis cod. proc. pen., trattandosi di disposizione processuale per la quale vale il principio tempus regit actum. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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