Autonoma valutazione cautelare e limite del riesame integrativo (Cass. pen. Sez. V n. 30348 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, l’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impone al giudice di dare conto della propria valutazione degli elementi indiziari, sottoponendoli ad esame critico, ma non gli vieta di ripercorrere gli elementi oggettivi indicati nella richiesta del pubblico ministero, né di condividerne integralmente le argomentazioni. L’autonoma valutazione va intesa come valutazione “non condizionata” e non come valutazione “non conforme”. Il tribunale del riesame può integrare l’eventuale carenza o insufficienza della motivazione dell’ordinanza genetica, incontrando il solo limite della motivazione mancante o apparente.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari, confermata dal Tribunale di Palermo, per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di una perdurante partecipazione al sodalizio, con assunzione di un ruolo di vertice, valorizzando il controllo esercitato dall’indagato nel settore dell’acquisto, affitto e gestione dei terreni agricoli e il potere di composizione delle controversie fra privati.
Avverso l’ordinanza del riesame il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità del provvedimento genetico per mancanza di autonoma valutazione degli elementi addotti dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., contestando che il Tribunale si sarebbe limitato a una valutazione puramente formale. La doglianza è stata reiterata con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla norma processuale invocata, ricordando che il giudice non può richiamare per intero la richiesta del pubblico ministero, ma deve esternare una propria valutazione degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari, sottoponendoli a esame critico. Il percorso argomentativo utilizza i precedenti richiamati: Sez. 2 n. 46136 del 2015, Sez. 5 n. 32444 del 2018, Sez. 6 n. 30774 del 2018, oltre a Sez. 5 n. 36391 del 2019, che sanziona la motivazione apparente in presenza di una sterile rassegna delle fonti di prova.
I giudici di legittimità chiariscono che le modalità con cui il giudice può dar conto del proprio autonomo percorso valutativo sono molteplici e non è precluso il richiamo a passi della richiesta cautelare. Il contenuto essenziale della motivazione non risiede nella mera elencazione degli elementi, ma nella spiegazione del loro significato rispetto ai punti della decisione. Si richiama sul punto Sez. 2 n. 5497 del 2016, secondo cui il concetto di autonoma valutazione va inteso come valutazione “non condizionata”.
Viene poi ribadito il potere di integrazione della motivazione da parte del tribunale del riesame, che incontra il solo limite della motivazione mancante o apparente (Sez. 5 n. 23229 del 2018). Nella specie il Tribunale ha considerato l’ordinanza dotata di un proprio contenuto dimostrativo dell’effettivo esercizio dell’autonoma valutazione, richiamandone i passaggi più significativi.
Le deduzioni difensive non si confrontano con tale motivazione e non evidenziano le ragioni specifiche del dedotto vizio di apparenza, limitandosi a sostenere l’esistenza di una valutazione formale. La Corte ricorda il requisito della duplice specificità del motivo di ricorso, che impone di enucleare il vizio e le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico del giudice del merito, così che il ricorso che riproduca quanto già sostenuto nel riesame è inammissibile (Sez. Un. n. 6402 del 1997, Sez. Un. n. 12 del 2000, Sez. Un. n. 47289 del 2003, Sez. 1 n. 45331 del 2023).
Sotto l’apparenza del vizio di motivazione la difesa mira in realtà a censurare il peso indiziario delle circostanze fattuali, proponendone una lettura alternativa, e formula in tal modo non consentite censure in fatto (Sez. 6 n. 5465 del 2020, Sez. 6 n. 47204 del 2015). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, con mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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