Attenuanti generiche e incensuratezza: motivazione insindacabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 37051 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Il giudice del merito esprime sul punto un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittoria e idonea a dare conto degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., ritenuti preponderanti. Il reato di furto in abitazione è procedibile d’ufficio, con conseguente irrilevanza dell’eventuale difetto di querela.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’Appello di Catania per i reati previsti dagli art. 624-bis e 385 cod. pen. Ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la mancanza della condizione di procedibilità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La questione centrale attiene al secondo motivo, con il quale si censura il diniego della diminuente. La Corte territoriale aveva escluso il beneficio valorizzando l’assenza di elementi positivi e i numerosi precedenti penali del condannato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato in punto di diritto, poiché il reato di art. 624-bis cod. pen. è procedibile d’ufficio; la Corte d’appello aveva peraltro rilevato il difetto della querela in relazione al fatto originariamente contestato in altro procedimento.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Suprema Corte ricostruisce i limiti del sindacato sul diniego delle attenuanti generiche, ricordando che dopo la riforma del 2008 non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.

Sul punto il giudice del merito esprime un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, a condizione che la motivazione sia non contraddittoria e dia conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti. Può essere sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo, valorizzando la valenza neutra del comportamento processuale e i numerosi precedenti penali.

Ne segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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