Revoca della sospensione condizionale e commissione del reato nel quinquennio (Cass. pen. Sez. III n. 37192 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, il concetto di commissione del nuovo reato, dal quale la legge fa dipendere l’ostacolo all’effetto estintivo, è ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio. L’effetto ostativo di tale evenienza è tuttavia subordinato all’accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma primo, Cost. Ne consegue che legittimamente il giudice dell’esecuzione revoca il beneficio a norma dell’art. 168, comma 1, cod. pen. quando il secondo reato sia stato consumato entro il quinquennio, ancorché il relativo accertamento sia divenuto irrevocabile solo successivamente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena con una sentenza di condanna divenuta irrevocabile nel luglio 2011. Successivamente era intervenuta una seconda condanna per un diverso delitto, commesso nel settembre 2012 e divenuto irrevocabile nel 2023.

Chiamata a pronunciarsi come giudice dell’esecuzione, la Corte di appello aveva revocato il beneficio. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’effetto estintivo si fosse già perfezionato ai sensi dell’art. 167 cod. pen. e che, pertanto, non potesse più dispersi la revoca.

La Motivazione della Corte

La terza sezione ha dichiarato il ricorso infondato, ricostruendo il meccanismo degli artt. 167 e 168 cod. pen. La condizione cui è sottoposta l’estinzione del reato è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile.

Il Collegio ha distinto con nettezza il piano del termine quinquennale e quello dell’accertamento definitivo. Il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l’ostacolo all’effetto estintivo, va ancorato alla data di consumazione dello stesso; l’effetto ostativo, però, resta subordinato all’accertamento definitivo, in ragione della presunzione di non colpevolezza.

La Corte ha richiamato e riaffermato il principio già espresso da Sez. 1, n. 17878 del 30/01/2017 e da Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, che il Collegio ha dichiarato di condividere. Il riferimento costituzionale è l’art. 27, comma 1, Cost., che impedisce di attribuire efficacia ostativa a una commissione non ancora definitivamente accertata.

Applicando tale regola al caso concreto, la Corte di appello si era attenuta al principio evocato: il secondo reato risultava consumato nel settembre 2012, dunque entro il quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della prima sentenza, e la revoca era stata correttamente disposta ai sensi dell’art. 168, comma 1, cod. pen., non essendosi verificata l’estinzione del primo reato. L’accertamento definitivo del secondo reato, intervenuto solo nel 2023, non sposta la decorrenza del termine.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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