Illegittimo il motivo di ricorso nuovo se non dedotto in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 4471 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando ripropone censure già dedotte in appello e congruamente esaminate dalla Corte territoriale, senza operare un effettivo confronto con le puntuali argomentazioni poste a base della decisione impugnata. È altresì inammissibile il motivo che deduca un vizio non previamente fatto valere come motivo di appello, poiché l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prescrive tale deduzione a pena di inammissibilità. La riproposizione di questioni già risolte dai giudici di merito non integra il requisito della specificità richiesto per l’accesso al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva confermato la condanna per il reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen. Con quattro motivi di ricorso, la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del contributo concorsuale, all’assenza di prova del concorso, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente infondati e riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale. La mancanza di specificità è stata evidenziata con riferimento alla natura meramente apparente delle censure, non connotate da un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata.
In relazione alla questione del post factum non punibile, la Corte ha richiamato i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, citando Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023 e Sez. 2, n. 288325 del 01/07/2025, confermando la sussistenza di un comportamento causalmente efficiente ai fini della realizzazione della truffa.
Quanto al quarto motivo, concernente la mancata applicazione dell’attenuante della particolare tenuità del contributo di cui all’art. 114 cod. pen., la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità in quanto la censura non era stata previamente dedotta come motivo di appello. In applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di legittimità ha sottolineato che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, se lo riteneva incompleto o non corretto.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 114 c.p. – Circostanze attenuanti
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 640 c.p. – Truffa
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso