Opposizione al rigetto del patrocinio a spese dello Stato competenza giudice penale (Cass. pen. Sez. IV n. 10908 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la competenza a decidere sull’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione spetta al giudice penale e non al giudice civile. Ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, competente è il Tribunale o la Corte di appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto. La regola si giustifica perché il diritto controverso incide in via prioritaria sull’effettivo esercizio della difesa nel processo penale, a differenza delle controversie sui compensi, nelle quali prevale un interesse di natura patrimoniale. Ne consegue l’annullamento con rinvio al giudice penale competente.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Taranto, in data 28.05.2024, ha respinto il ricorso proposto contro il decreto emesso il 17.02.2023 dalla Corte di assise di Taranto, che aveva rigettato l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Il ricorso si articola in tre motivi. Il primo deduce violazione di legge per inosservanza dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la competenza a decidere sull’opposizione spetta al giudice penale e non al giudice civile. Il secondo lamenta violazione degli artt. 76 e 96, comma 2, del medesimo d.P.R. e vizio di motivazione, per il cattivo utilizzo dei parametri nella decisione di rigetto. Il terzo denuncia la completa omissione dell’istruttoria richiesta a prova dello stato di non abbienza. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio al giudice civile.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso fondato, reputando dirimente il primo motivo. Il thema decidendum riguarda l’individuazione del giudice competente a pronunciarsi sull’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Collegio richiama l’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, secondo cui la competenza spetta al Tribunale o alla Corte di appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell’istanza. La norma viene letta in coerenza con la natura del diritto fatto valere.
La Corte opera una distinzione netta. Nelle controversie sui compensi prevale un interesse prevalentemente civilistico di natura patrimoniale. Per le controversie riguardanti l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, invece, rileva il fatto che il diritto discusso si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio della difesa nel processo penale.
Da questa premessa deriva la soluzione processuale: deve essere esclusa la competenza del giudice civile in favore del giudice penale competente. Il provvedimento impugnato è pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.