Giudicato cautelare e reiterazione del sequestro per assenza di motivazione sul periculum (Cass. pen. Sez. III n. 37197 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento di un decreto di sequestro preventivo per totale assenza di motivazione in ordine al periculum in mora non osta all’emissione, nei confronti della medesima persona, di un nuovo vincolo avente ad oggetto lo stesso bene. Il giudicato cautelare non si forma quando, in sede di annullamento, non sia stata espressa alcuna valutazione, pur incidentale o implicita, circa i presupposti richiesti per l’emissione della misura. La preclusione processuale opera solo a fronte di un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell’imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto alle decisioni che definiscono l’incidente cautelare su aspetti meramente procedurali. Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la motivazione sul pericolo di dispersione del bene non può essere sindacata in cassazione mediante censure che non si confrontino con gli argomenti effettivamente spesi dal giudice del riesame.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, Sezione per il Riesame, con ordinanza del 6 maggio 2025, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di un’indagata e confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il medesimo Tribunale il 10 aprile 2025. Il vincolo aveva ad oggetto un bene immobile e era stato disposto in funzione della confisca per sproporzione di cui all’art. 240-bis cod. pen. e all’art. 301, comma 5, d.P.R. n. 43/1973, in relazione ai delitti provvisoriamente contestati, tra cui l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973.
Avverso tale ordinanza l’indagata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del ne bis in idem cautelare per essere il nuovo decreto fondato su elementi già disponibili al momento del primo provvedimento, poi annullato per carenza di motivazione sul periculum. Contestava inoltre il criterio della ragionevolezza temporale, per essere l’acquisto del bene precedente o contestuale all’attività criminosa, e la valutazione della sproporzione finanziaria, con omessa considerazione delle giustificazioni difensive.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso articolato in motivi non consentiti o manifestamente infondati. Sulla prospettata violazione della preclusione processuale, ha osservato che l’annullamento del precedente provvedimento era stato disposto per carenza di motivazione in ordine al periculum in mora, senza alcuna valutazione esplicita o implicita idonea a costituire ostacolo alla rinnovazione della richiesta di sequestro.
Il Collegio ha richiamato l’indirizzo secondo cui il provvedimento cautelare reale annullato per motivi formali può essere reiterato su domanda del Pubblico ministero, operando il giudicato cautelare solo in presenza di un effettivo apprezzamento del materiale probatorio e dell’imputazione provvisoria. Nella specie, l’assenza di qualsiasi valutazione, pur incidentale, sui presupposti della misura esclude la formazione della preclusione.
Sul periculum in mora, la Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite n. 36959 del 2021, secondo cui il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca, deve contenere la concisa motivazione del pericolo di dispersione del bene, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Il Tribunale del riesame aveva integrato la motivazione del G.I.P. valorizzando l’unicità del cespite, il ruolo della ricorrente nell’organizzazione e le sue condizioni economiche, ritenute inadeguate rispetto a future misure ablatorie.
La Corte ha rilevato che il ricorso non si confronta con tale argomentazione, concentrandosi sulla sola valenza di una conversazione intercettata: la censura risulta quindi inconferente. Quanto alla sproporzione, le considerazioni difensive fondate sui redditi di un terzo e sull’epoca di acquisto del bene — avvenuto nel 2022, a ridosso dell’arco temporale dell’ipotesi associativa, con origine rimasta ignota delle risorse impiegate — possono incidere sulla persuasività degli argomenti del tribunale ma non integrano la violazione di legge necessaria al superamento del vaglio di ammissibilità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, facendo applicazione dell’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017 per l’aumento oltre il massimo della sanzione ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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