Abrogazione dell’abuso di ufficio e revoca delle statuizioni civili (Cass. pen. Sez. VI n. 37633 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione del reato di abuso di ufficio, disposta dall’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, produce l’abolitio criminis e impone al giudice dell’impugnazione l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. A tale declaratoria consegue la revoca delle statuizioni civili e della condanna alle spese processuali e di lite, poiché l’art. 538 cod. proc. pen. consente al giudice penale di decidere sulle azioni civili solo se pronuncia sentenza di condanna. Resta fermo il diritto della parte civile di agire in sede propria per il risarcimento del danno. Non è fondata l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, avendo la Corte costituzionale escluso l’utilità del rinvio sul punto.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con la pronuncia impugnata, aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Avellino per il delitto di abuso di ufficio, condannando l’imputato appellante anche al pagamento delle spese del grado e alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, l’intervenuta abolitio criminis del delitto a opera della legge 9 agosto 2024, n. 114, e chiedendo la revoca delle statuizioni civili. Il difensore della parte civile ha invece sollecitato, in via preliminare, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, prospettando il contrasto dell’intervento abrogatore con il diritto dell’Unione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di rinvio pregiudiziale formulata dalla parte civile e la dichiara non fondata. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 2025, aveva già valutato la medesima questione, escludendo l’utilità del rinvio sul punto.

Il ragionamento della Corte costituzionale muove dalla natura degli obblighi convenzionali. Le disposizioni della Convenzione di Mérida, approvata dalla Comunità europea con decisione del Consiglio del 25 settembre 2008, vincolano l’Unione europea nei soli limiti delle proprie competenze. In assenza di una disciplina europea uniforme sulla rilevanza penale delle condotte di abuso di ufficio, l’interpretazione della Corte di giustizia non potrebbe fondare un obbligo di criminalizzazione vincolante per il legislatore italiano né determinare l’illegittimità costituzionale dell’abrogazione.

Nel merito, la Corte accoglie il ricorso. L’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 114 del 2024 ha abrogato il reato di abuso di ufficio. Da tale rilievo consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Il Collegio trae da ciò l’ulteriore conseguenza sulla sorte delle pretese civili. L’art. 538 cod. proc. pen. consente al giudice penale di decidere sulle azioni civili proposte nel processo penale solo se pronuncia sentenza di condanna. Richiamando le Sezioni Unite n. 46688 del 2016, la Corte ribadisce che, in caso di condanna per reato successivamente abrogato, il giudice dell’impugnazione deve revocare anche i capi che concernono gli interessi civili.

La pronuncia dispone pertanto la revoca delle statuizioni civili, della condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese di lite, restando salvo il diritto della parte civile di agire in sede propria per il risarcimento del danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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