Concordato in appello, inammissibili i motivi sulla determinazione della pena (Cass. pen. Sez. II n. 31795 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. — salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello — nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Siracusa in esito a giudizio abbreviato, rideterminava in quattro anni di reclusione ed € 1.400,00 di multa la pena irrogata al ricorrente per i reati di rapina pluriaggravata, furto pluriaggravato e tentato furto pluriaggravato, unificati dal vincolo della continuazione.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, affidato a un unico motivo con cui lamenta carenza assoluta di motivazione e violazione di legge in relazione al contenuto dell’accordo, il cui merito e la cui legittimità dovevano costituire oggetto di vaglio. La Corte d’appello, secondo il ricorrente, si era limitata ad affermare l’equità e la proporzione della pena rispetto alla gravità dei reati e al profilo personologico dei rei.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ricostruisce i limiti del sindacato di legittimità sulla sentenza resa all’esito del concordato in appello. Il perimetro è definito da un precedente delle Sezioni Unite n. 19415 del 2022: è ammissibile il ricorso che investa la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero e il contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono invece inammissibili le censure relative ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., con la sola eccezione dell’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello. Parimenti inammissibili sono i vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, come chiarito da Sez. II n. 22002 del 2019.

Il Collegio rileva che l’unico motivo proposto non rientra in alcuno dei casi nei quali il ricorso è ammesso. La doglianza attiene, in realtà, a presunti vizi della determinazione della pena, della quale non viene contestata l’illegalità: la sanzione non è dedotta come estranea ai limiti edittali né come diversa da quella prevista dalla legge. Il motivo non investe dunque la formazione del consenso né il contenuto difforme della pronuncia rispetto all’accordo.

Il ricorso è stato trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione avverso sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha introdotto la suddetta disposizione.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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