Onere traduzione documenti e motivazione su esigenze cautelari nel riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 37221 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame, caratterizzato da termini assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l’inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere affinché la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o corredata di traduzione formale, potendo l’indagato far valere gli elementi di novità con successivo incidente cautelare ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. Non sussiste un diritto dell’imputato alla traduzione dei documenti in lingua straniera acquisiti al processo, salvo che essi siano tanto rilevanti da costituire parte integrante dell’accusa. Il Tribunale del riesame, nel valutare le esigenze cautelari, non può omettere un confronto critico con i dati offerti dalla difesa, segnatamente con il lungo periodo di condotta non elusiva e con gli esiti del giudizio a carico del coimputato, dovendo altrimenti integrare la motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è imputato di più episodi di traffico di sostanze stupefacenti dalla Spagna verso l’Italia, commessi in concorso con altri soggetti tra l’ottobre del 2015 e il maggio del 2016. Condannato in primo grado, pende il giudizio d’appello.
Il 9 aprile 2025 è stato eseguito nei suoi confronti un provvedimento custodiale emesso dal Giudice per le indagini preliminari nel novembre 2017 e rimasto ineseguito, trovandosi egli in Spagna, dove era sottoposto a procedimento per altri reati e dove lo Stato non aveva acconsentito al trasferimento in Italia. Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame e avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, in tema di traduzione di atti redatti in lingua straniera, è dichiarato privo di fondamento. La Corte richiama il proprio costante orientamento secondo cui, nel procedimento di riesame, è la parte a dover assicurare che la documentazione sia in lingua italiana o tradotta, non potendosi gravare il giudice di un onere che la disciplina del rito rende incompatibile con la perentorietà dei termini. Il riferimento è a Sez. 2 n. 46439 del 15/09/2023 e Sez. 1 n. 51847 del 01/10/2015.
Non emerge, secondo la Corte, alcuna disparità in danno dell’indagato: egli può provvedere alla traduzione senza i vincoli che impongono al giudice le forme della perizia, e può comunque far valere gli elementi di novità in ogni momento con incidente cautelare. Sul diritto alla traduzione la Corte invoca le Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, che escludono un diritto generalizzato alla traduzione dei documenti acquisiti, salvo che essi costituiscano parte integrante dell’accusa, e pongono a carico della parte l’onere di allegare la rilevanza e il pregiudizio concreto.
Il secondo motivo, relativo all’inefficacia della misura per omesso interrogatorio di garanzia, è inammissibile. L’ordinanza è stata eseguita a processo in corso, oltre il limite dell’art. 294, comma 1, cod. proc. pen., che impone l’interrogatorio fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Gli eventuali vizi di citazione vanno fatti valere nel processo di cognizione, non nell’incidente cautelare.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile, perché generico: la difesa si limita a segnalare la produzione dei motivi d’appello, senza indicare le ragioni idonee a revocare in dubbio la gravità indiziaria.
È invece accolto il quarto motivo, in tema di esigenze cautelari. La Corte riconosce che gli elementi valorizzati dal Tribunale sono pertinenti, ma rileva che l’ordinanza elude il confronto con l’obiezione principale: per almeno sette anni l’imputato non si è dileguato e non risulta aver commesso altri reati, senza che emerga una ragione obiettivamente impeditiva. Un simile dato, ove accertato o non ragionevolmente escludibile, è difficilmente compatibile con pericoli di fuga o di reiterazione concreti e attuali. Analogamente, la sentenza pronunciata nei confronti del coimputato non può essere del tutto pretermessa, occorrendo verificare se le circostanze emerse possano avere ricadute sull’addebito ancora pendente. Da qui l’annullamento con rinvio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., restando assorbito il motivo sull’idoneità degli arresti domiciliari.
Nota della Redazione
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