Nullità assoluta per omessa notifica dell’avviso di udienza cartolare al difensore (Cass. pen. Sez. I n. 40419 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza di appello pronunciata all’esito di giudizio celebrato in forma cartolare quando l’avviso di fissazione dell’udienza sia stato notificato a un difensore diverso da quello di fiducia, erroneamente indicato come tale. La lesione del diritto dell’imputato di essere assistito dal «suo difensore» non è sanata dalla partecipazione di un difensore d’ufficio nominato dal giudice. Il principio opera anche nel giudizio di secondo grado a contraddittorio scritto, perché al difensore di fiducia resta preclusa la possibilità di intervenire secondo le modalità previste e, in particolare, di rassegnare le conclusioni.
Il Fatto
Con sentenza del 2 marzo 2023 il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, per il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di un coltello a serramanico, condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di quattro mesi di arresto e 800 euro di multa, oltre spese processuali.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 febbraio 2025, ha confermato la condanna. Il ricorrente ha allora impugnato la decisione in cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione della legge processuale: il giudizio di secondo grado era stato celebrato in forma cartolare senza la partecipazione del difensore di fiducia, mai avvisato della fissazione dell’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti emergeva che il ricorrente, dopo la condanna di primo grado, aveva proposto appello tramite il difensore di fiducia nominato con apposito atto trasmesso unitamente all’impugnazione. Il difensore d’ufficio che lo aveva assistito nel giudizio di primo grado era, invece, stato erroneamente indicato come difensore di fiducia: a lui, e non al difensore di fiducia, era stato recapitato l’avviso di fissazione dell’udienza di appello, celebrata in forma cartolare.
Il difensore di fiducia non ha avuto così modo di partecipare al giudizio di secondo grado. Si è pertanto prodotta una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 24630 del 26/03/2015. I principi affermati in quella pronuncia valgono anche nell’ipotesi di svolgimento del contraddittorio in forma scritta, rivelatosi monco per l’omessa notificazione al difensore di fiducia, cui è stata preclusa la possibilità di intervenire secondo le modalità previste e, specificamente, di rassegnare le conclusioni.
La Corte ha inoltre precisato, per completezza, che il vizio non sarebbe stato sanato dall’eventuale partecipazione di un difensore d’ufficio nominato dal giudice — partecipazione peraltro non verificatasi nel caso di specie. Tale condizione non pone rimedio alla lesione del diritto dell’imputato di essere assistito, nei casi in cui l’assistenza tecnica è obbligatoria, dal «suo difensore», come testualmente disposto dall’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., secondo l’insegnamento di Sez. I n. 20449 del 28/03/2014.
Le precedenti considerazioni hanno imposto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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