Dono modesto non esclude corruzione propria susseguente (Cass. pen. Sez. VI n. 8675/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di corruzione propria, la non manifesta sproporzione tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale non è un requisito implicito della fattispecie, in mancanza del quale il reato di cui all’art. 319 cod. pen. non sussiste, ma rileva come elemento indiziario per accertare l’avvenuta conclusione del patto illecito. Dimostrata la corrispettività, intesa quale nesso di causa ed effetto tra la dazione e l’atto contrario ai doveri di ufficio, il delitto di corruzione sussiste indipendentemente dal modico valore del danaro o dell’utilità erogata dal privato. La regola della irrisorietà dell’offerta, idonea a escludere la rilevanza penale, è limitata alla fattispecie di istigazione alla corruzione e non è trasponibile alla corruzione propria. La dazione di regali correlata alla definizione di una pratica amministrativa non costituisce regalia d’uso consentita ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che non legittima le corruzioni di modesta entità.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero del Tribunale di Crotone richiedeva il rinvio a giudizio dell’imputato per il delitto di corruzione propria (artt. 110, 319, 321 cod. pen.), per avere remunerato due ispettori del lavoro, pubblici ufficiali, mediante la consegna di una cassa di pesce ciascuno, per aver archiviato la pratica relativa a un controllo presso la sua azienda senza contestare tre violazioni alla disciplina antinfortunistica. L’imputato, giudicato con rito abbreviato, veniva condannato in primo grado; la Corte d’appello, in riforma, lo assolveva perché il fatto non sussiste, ritenendo che le cassette di pesce, del valore di circa 65 euro ciascuna, costituissero donativi di modesta entità ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione e di errata applicazione degli artt. 110, 319, 321 cod. pen. La Corte ha precisato che i giudici di appello hanno erroneamente applicato al caso di specie la regola giurisprudenziale elaborata con riferimento alla fattispecie di istigazione alla corruzione, nella quale la valutazione di tenuità del danaro offerto è volta ad accertare la serietà della promessa in rapporto all’esercizio della funzione. Tale principio non è trasponibile alla corruzione propria susseguente, ove rileva, invece, la dimostrazione della correlazione tra il compenso ricevuto e la contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio, al fine di accertare il patto illecito.
La Corte ha ripercorso il mutamento di orientamento giurisprudenziale seguito alla legge 6 novembre 2012, n. 190. Anteriormente alla riforma, si riteneva che la proporzione tra le prestazioni rilevasse solo per la corruzione impropria, essendo sufficiente per la corruzione propria che la dazione fosse correlata all’atto contrario ai doveri di ufficio (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni). Dopo la riforma, venuto meno il riferimento alla «retribuzione» nell’art. 318 cod. pen., la proporzione assume rilievo quale elemento indiziario per accertare l’esistenza dell’accordo corruttivo. La percezione di un vantaggio di assoluta modestia può far propendere per l’inesistenza del patto, ma, ove sia dimostrata la corrispettività tra la dazione e l’atto contrario ai doveri, il reato sussiste anche se le prestazioni sono sproporzionate e il pubblico agente abbia «venduto la funzione per poco».
Quanto al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, la Corte ha chiarito che il Codice di comportamento consente regali di piccolo valore solo a condizione che non costituiscano il corrispettivo di attività del pubblico dipendente. La dazione correlata alla definizione di una pratica amministrativa non è una regalia d’uso legittimante (Sez. 6, n. 44357 del 23/09/2024, Aronne). Il d.P.R. n. 62/2013 non legittima le corruzioni di modesta entità, ma disciplina un ambito applicativo esterno alle fattispecie penalistiche, in coerenza con il divieto di cui all’art. 1, comma 44, legge n. 190/2012.
I giudici di appello hanno escluso la rilevanza penale della corruzione propria in ragione del modesto valore dell’utilità, pur avendo ritenuto dimostrato che la consegna era avvenuta proprio per il compimento di un atto contra legem. La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.
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Nota della Redazione
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