Guida in stato di ebbrezza punibile anche con il monopattino elettrico (Cass. pen. Sez. IV n. 37391 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica. L’art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto la formale equiparazione dei monopattini ai velocipedi, con conseguente applicazione delle norme del codice della strada riguardanti i veicoli. Non si tratta di una nuova fattispecie penale, né di interpretazione analogica vietata dall’art. 14 delle preleggi, ma dell’estensione di una disciplina già vigente a una categoria di mezzi espressamente richiamata dal legislatore.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 24.03.2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vicenza che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Gli era contestato di avere guidato un monopattino elettrico in stato di ebbrezza, provocando un incidente stradale.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione con motivo unico, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 186 cod. strada e 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Si sosteneva che il monopattino non rientri nella categoria dei veicoli e che il richiamo alla legge di bilancio non possa ampliare il novero dei mezzi per cui è previsto il reato, pena la violazione del divieto di analogia in materia penale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. I monopattini sono equiparati ai velocipedi e la loro circolazione è regolata dalle norme del codice della strada. Nella nozione di veicolo di cui all’art. 46, comma 1, cod. strada rientrano tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall’uomo; sono considerati veicoli i velocipedi ex art. 47 cod. strada, categoria alla quale la legge ha espressamente equiparato i monopattini.

Da tale equiparazione deriva l’estensione ai conducenti di monopattini delle disposizioni sulla guida in stato di ebbrezza. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il reato può essere commesso anche conducendo una bicicletta, assumendo rilievo decisivo la concreta idoneità del mezzo ad interferire sulla regolarità e sicurezza della circolazione stradale.

In questa prospettiva la Corte ha richiamato Sez. 4, n. 34352 del 23/06/2023, conforme a Sez. 4, n. 4893 del 22/01/2015, secondo cui integra il reato la conduzione di una bicicletta in condizioni di alterazione psicofisica, pur non essendo applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, non richiedendosi alcuna specifica abilitazione per quel mezzo.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha escluso che l’art. 1, comma 75-quinquies, legge n. 160/2019 abbia introdotto una nuova fattispecie penale. Il legislatore ha previsto la formale equiparazione dei monopattini ai velocipedi e, quindi, l’estensione ai primi della disciplina del codice della strada riguardante i velocipedi. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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