Codetenzione droga e concorso: connivenza non punibile non regge (Cass. pen. Sez. VI n. 37384 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra il concorso nel reato, e non la mera connivenza non punibile, la condotta del soggetto che, convivendo con il correo nell’ambito di un comune progetto di vita, abbia la piena conoscenza della droga custodita nell’abitazione condiviso e ne disponga di fatto in regime di codetenzione. La distinzione tra le due figure va ricostruita su indicatori fattuali complessivi — quantitativo dello stupefacente, disponibilità degli strumenti di confezionamento, assenza di lecite fonti di reddito, oggetti di lusso — e non sulla sola presenza nel luogo del rinvenimento. Il controllo di legittimità resta nei limiti della verifica della tenuta logica della motivazione, restando inammissibile la censura che si traduca in una ricostruzione alternativa dei fatti.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Prato aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della ricorrente, in relazione al concorso nella detenzione di cocaina custodita nell’appartamento che ella condivideva con il coniuge.
Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso nel reato. In particolare, si è sostenuto che non fosse stata operata la distinzione tra concorso e connivenza, non essendo sufficienti, a fondare il contributo ideativo o agevolativo, il luogo del rinvenimento, l’insofferenza manifestata verso il controllo delle Forze dell’ordine o la presenza di oggetti di lusso.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure si risolvono in una generica contestazione della motivazione e mirano ad accreditare una ricostruzione alternativa dei fatti, senza individuare fratture logiche nel ragionamento del provvedimento impugnato.
Nel merito della prospettazione difensiva, la Corte ha osservato che il Tribunale ha ritenuto, in modo non illogico, che lo stupefacente rinvenuto nell’appartamento abitato dalla ricorrente e dal coniuge costituisse l’oggetto di un’attività illecita di detenzione e spaccio, condivisa dalla coppia nel quadro di un comune progetto di vita.
Su tali basi, la Corte ha ritenuto rappresentato un quadro idoneo a dar conto non solo della piena conoscenza, peraltro ammessa, della presenza della droga, ma anche della sostanziale codetenzione della stessa nel quadro di un progetto di vita condiviso. Da qui l’inconferenza delle deduzioni difensive incentrate sulla distinzione tra concorso e mera connivenza non punibile.
All’inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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