Confisca e ipoteca: giurisdizione del giudice dell’esecuzione penale (Cass. pen. Sez. III n. 37401 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di confisca penale, spetta al giudice dell’esecuzione penale, e non al giudice civile, decidere sulla richiesta di dichiarare l’inefficacia o la caducazione dell’ipoteca iscritta su un bene anteriormente al provvedimento ablatorio. L’accertamento del rapporto tra il vincolo reale di garanzia e la confisca rientra nell’attività di «conoscere dell’esecuzione di un provvedimento» riservata al giudice che ha deliberato il provvedimento, ai sensi degli artt. 665 e 676 cod. proc. pen. Le controversie devolute al giudice civile riguardano i diritti soggettivi sorti in epoca posteriore al giudicato o che presuppongono, e non limitano, l’esistenza del provvedimento ablatorio.

Il Fatto

Una società, nella nuova denominazione, ha proposto incidente di esecuzione chiedendo dichiararsi l’inefficacia nei propri confronti della confisca di un immobile, sul quale assumeva di essere terza titolare di credito assistito da ipoteca iscritta in data anteriore al provvedimento di ablazione.

La Corte d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’incidente per difetto di giurisdizione, sul rilievo che il bene era ormai definitivamente confiscato e trasferito all’Agenzia del Demanio perché incluso nell’elenco di cui all’art. 65 d.lgs. n. 300 del 1999, come interpretato dall’art. 3, comma 18, legge n. 135 del 2012. La successiva opposizione è stata rigettata, con affermazione della giurisdizione del giudice civile. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La questione esaminata è se spetti al giudice dell’esecuzione penale o al giudice civile decidere sulla richiesta di inefficacia della confisca, disposta con sentenza irrevocabile, nei confronti del terzo titolare di credito ipotecario iscritto sul medesimo bene in data anteriore al provvedimento di ablazione.

Il percorso muove dalla disciplina dei poteri del giudice dell’esecuzione. L’art. 676 cod. proc. pen. richiama espressamente la competenza in materia di confisca o restituzione delle cose sequestrate e, al comma 2, prevede che, quando sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applichi l’art. 263, comma 3, cod. proc. pen. La regola cardine dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che competente a conoscere dell’esecuzione è il giudice che ha deliberato il provvedimento, salva diversa disposizione di legge.

Da tali disposizioni la Corte ricava che l’individuazione del contenuto di un provvedimento irrevocabile e dei suoi limiti applicativi è riservata al giudice dell’esecuzione penale. Il «conoscere dell’esecuzione di un provvedimento» implica necessariamente la determinazione sia dell’esatto contenuto del provvedimento sia dei suoi effetti. Valutare se l’ipoteca sopravviva o meno alla confisca significa quindi individuare il contenuto e i limiti del provvedimento ablatorio e gli effetti allo stesso riferibili.

La Corte esclude che a diversa conclusione conduca l’art. 676 cod. proc. pen. Il comma 1 non limita, ma estende le competenze del giudice dell’esecuzione, consentendogli di disporre la confisca anche quando la pronuncia di cognizione nulla abbia stabilito. Il comma 2 si riferisce alle ipotesi di controversia sulla proprietà delle cose confiscate e richiama l’art. 263, comma 3, cod. proc. pen., che riserva al giudice civile la controversia sulla proprietà delle cose sequestrate al fine di eseguire il dissequestro deciso dal giudice penale: si tratta di stabilire chi abbia diritto alla restituzione del bene una volta eliminato il vincolo reale.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui i terzi estranei al procedimento possono proporre incidente di esecuzione per far valere i diritti sul bene oggetto di ablazione, se in buona fede e se hanno trascritto il titolo anteriormente al sequestro (Sez. I n. 27201 del 2013; Sez. I n. 301 del 2009; Sez. I n. 45572 del 2007), regola ritenuta operativa anche in materia di confisca di prevenzione (Sez. I n. 12/03/2025). Le decisioni citate nel provvedimento impugnato non si pongono in contrasto, perché affermano la giurisdizione del giudice civile per controversie su diritti sorti dopo il giudicato o che presuppongono l’esistenza del provvedimento ablatorio.

Nel caso concreto l’ipoteca era stata iscritta anteriormente alla confisca. Il ricorso è pertanto fondato: l’ordinanza impugnata ha errato nel ritenere infondata l’opposizione. La Corte annulla con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che riesaminerà l’istanza sul presupposto che spetta al giudice dell’esecuzione penale l’esame dell’eventuale inefficacia o caducazione dell’ipoteca per effetto della successiva confisca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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