Affidamento in prova: il percorso rieducativo va verificato con gradualità (Cass. pen. Sez. I n. 37418 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, nell’esercizio del potere discrezionale che gli è proprio, può legittimamente rigettare l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del condannato, ove ritenga necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali. Il giudizio di gradualità del trattamento mira a verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni, specie se il reato commesso è sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e di verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. La valutazione così espressa è sindacabile in cassazione solo per vizi di motivazione rientranti nell’art. 606 cod. proc. pen., non per prospettazioni alternative dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto in espiazione di una pena di venti anni di reclusione per omicidio, tentato omicidio, detenzione di armi e rapina, ha presentato istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto l’istanza sulla base della gravissima natura dei reati e della ritenuta inopportunità di concedere una misura ritenuta estremamente blanda e tale da non consentire un efficace controllo sulla residua pericolosità sociale.

Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamenta la violazione dell’art. 47 legge n. 354/1975 sotto il profilo della illogicità e della mancanza di motivazione. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che l’ordinanza sarebbe stereotipata, non avrebbe considerato il già compiuto percorso risocializzante, il tempo trascorso dal fatto, la fruttuosa fruizione di permessi premio e l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice di legittimità ha rilevato che la decisione del Tribunale di sorveglianza si fonda sulla gravità dei fatti commessi e sulla inidoneità della misura, ritenuta troppo blanda, a garantire un controllo continuo sulla pericolosità sociale del condannato.

Nel percorso argomentativo, la Corte ha richiamato il principio di gradualità del trattamento, già affermato in precedenti arresti. In particolare, si è ribadito che, prima di ammettere il condannato alle misure alternative, il Tribunale di sorveglianza può legittimamente reputare necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificarne l’attitudine ad adeguarsi alle prescrizioni. La Corte ha richiamato sul punto Sez. I n. 27264 del 2015 e Sez. I n. 22443 del 2019.

Il Collegio ha poi esaminato le censure difensive, rilevando come l’ordinanza impugnata abbia correttamente considerato la valenza evocativa dello stato di semilibertà già ottenuto, che impone il rientro in carcere e consente una prosecuzione del monitoraggio; la condotta osservante serbata fino a quel momento, che necessita tuttavia di un ulteriore riallineamento ai canoni di convivenza; i permessi e le licenze già fruiti, che hanno attenuato il regime restrittivo.

Il provvedimento è stato giudicato congruente, lineare e privo di contraddittorietà logica. Le censure difensive, secondo la Corte, si risolvono in doglianze di fatto, non scandite da specifica critica delle argomentazioni poste a base del provvedimento, e tendono a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, operazione che fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità. Sul punto sono richiamate Sez. VI n. 5465 del 2020, Sez. VI n. 22256 del 2006 e Sez. I n. 42369 del 2006.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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