Cumulo parziale e divieto di cumulo globale nel computo delle pene concorrenti (Cass. pen. Sez. I n. 38197 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione sofferti in tempi parimenti diversi, non è consentito procedere a un cumulo unitario e globale delle pene concorrenti, soggetto ai limiti dell’art. 78 cod. pen. e alla detrazione del presofferto. Il giudice dell’esecuzione deve ordinare cronologicamente, da una parte, i reati e, dall’altra, i periodi ininterrotti di carcerazione, detraendo ogni periodo dal cumulo parziale delle pene relative ai reati commessi in precedenza e applicando il criterio moderatore nell’ambito di ciascun singolo cumulo parziale. La regola del favor rei, che impone di preferire, tra più opzioni astrattamente praticabili, la soluzione meno gravosa per il condannato, opera solo quando le pene siano effettivamente ascrivibili a cumuli diversi in forza di criteri egualmente legittimi; non può invece giustificare l’inserimento nel cumulo di pene per reati commessi durante l’espiazione, perché ciò violerebbe l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e il principio secondo cui la pena non può precedere il reato.

Il Fatto

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello aveva formato quattro cumuli parziali, facendo riferimento alla data di commissione dei reati e alla loro anteriorità rispetto ai periodi di carcerazione. Il condannato, per il tramite del difensore, aveva chiesto la rideterminazione del cumulo, sostenendo che dovessero essere inserite nel cumulo finale le pene relative ad alcune sentenze e che andassero detratte tutte le quote di pena estinte per qualsiasi causa, invocando il favor rei.

La Corte di appello, con ordinanza, aveva ritenuto che la peculiare successione temporale dei fatti consentisse un’opzione alternativa a quella seguita dalla Procura Generale, disponendo la formazione di un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che considerasse, all’interno del medesimo cumulo parziale, tutti i reati giudicati con le sentenze elencate. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale, lamentando la violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e deducendo che il giudice dell’esecuzione avesse travisato la ratio della disposizione, nonché prospettato un inammissibile cumulo indiscriminato e globale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’esame dell’assetto normativo in materia di concorso di pene: l’art. 73 cod. pen., che impone la pena unica per pene detentive della stessa specie; l’art. 78 cod. pen., che fissa i limiti agli aumenti; e l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

Richiamata la risalente esegesi della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 2020 del 07/05/1992, Badan), il Collegio ribadisce che non è consentita una cumulabilità indiscriminata e globale, perché comporterebbe l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene irrogate per reati commessi successivamente, in violazione del principio secondo cui la pena non può precedere il reato. Il criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. può operare partitamente in ciascuna operazione di cumulo (Sez. 1, n. 3923 del 08/10/1992, Tartaglia; Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo).

La Corte esamina poi il precedente Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Pg c/ Fontana, invocato dalla difesa e dal provvedimento impugnato a sostegno della preferenza per la soluzione meno gravosa. Il Collegio ne delimita la portata: quel principio riguardava un reato commesso in epoca antecedente a tutti i cumuli e la cui pena, eseguita molto tempo dopo, era astrattamente ascrivibile a cumuli diversi in ragione della successione temporale. Solo in tale ipotesi va verificata la soluzione più favorevole.

Nel caso concreto, invece, non si discute di un reato la cui espiazione sia iniziata dopo la commissione di altri reati oggetto di cumuli parziali, ma si pretende di convogliare nel cumulo tutti i reati per i quali sia stata inflitta una pena non ancora del tutto espiata, cumulandoli anche con quelli commessi durante l’espiazione. Un simile vantaggio non può giustificarsi in una prospettiva di favor, perché si risolve in una violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

La Corte richiama, inoltre, la giurisprudenza in materia di revoca di indulto o di grazia (Sez. 1, n. 264 del 06/12/2007 dep. 2008, Bordoni; Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Del Cecato), secondo cui la porzione di pena da scontare in forza della revoca va computata con il cumulo relativo all’inizio dell’espiazione della porzione di pena non soggetta a beneficio. Ne deriva l’irrilevanza delle mancate pronunce sulla revoca del beneficio e sugli ulteriori ordini di esecuzione.

Il provvedimento emesso dalla Procura Generale è dunque corretto, mentre l’ordinanza impugnata è illegittima e viene annullata senza rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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