Confisca del profitto da contrabbando: obbligo di motivazione in executivis (Cass. pen. Sez. III n. 37402 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato di contrabbando, disposta con decreto di archiviazione fondato su cause che non incidono sulla materialità del fatto, l’interessato può contestare davanti al giudice dell’esecuzione tanto la sussistenza del fatto materiale quanto il nesso di pertinenzialità del bene oggetto di ablazione. A fronte di tale potere di contestazione, il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di una motivazione effettiva, che indichi gli elementi concreti dai quali desumere che il bene costituisce il vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell’illecito, secondo la nozione di profitto elaborata dalle Sezioni Unite n. 31617 del 26.06.2015. Non è sufficiente, a fondare la confisca, la mancata dimostrazione della legittima provenienza del bene, perché una simile giustificazione determinerebbe la sovrapposizione della confisca del profitto alla confisca per sproporzione, che si fonda su presupposti diversi.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al giudice dell’esecuzione la restituzione di due somme, pari a 91.000,00 euro e a 8.500,00 euro, sequestrate in momenti diversi e poi confiscate con decreto di archiviazione emesso per l’intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di contrabbando a lui ascritti. La statuizione ablatoria, contenuta nel decreto, si limitava a disporre la confisca del reperto.

Rigettata la richiesta e confermata la confisca in sede di opposizione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’assenza di motivazione sulla sussistenza del reato di contrabbando e sulla qualificazione delle somme come profitto del reato, oltre alla mancata considerazione delle allegazioni difensive sull’origine lecita del denaro.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da alcune premesse generali. Nei reati di contrabbando la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle che ne siano l’oggetto, il prodotto o il profitto, deve essere disposta anche quando l’imputato sia stato prosciolto o assolto per cause che non incidono sulla materialità del fatto, come l’estinzione per prescrizione. Il principio, desunto dall’art. 301 d.P.R. n. 43/1973 (ora art. 94 d.lgs. n. 141/2024), è oggetto di enunciazione costante da oltre quarant’anni.

Su tali premesse, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata fornisce indicazioni estremamente sintetiche sul rapporto di derivazione causale delle somme confiscate dai fatti materiali di contrabbando. Il giudice dell’esecuzione si è limitato a richiamare le argomentazioni del primo giudice e a valorizzare il rinvenimento del denaro in flagranza e nella disponibilità dell’interessato, e, per la somma minore, la perdurante operatività dell’associazione a distanza di anni dal primo arresto.

Tale percorso è insufficiente. Poiché l’interessato ha il diritto di contestare il nesso di pertinenzialità, ha anche diritto a una risposta effettiva, che indichi gli elementi concreti idonei a ritenere il bene quale vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dall’illecito, secondo la definizione delle Sezioni Unite n. 31617 del 26.06.2015, richiamate anche dalle Sezioni Unite n. 13783 del 26.09.2024.

La Corte esclude che la spiegazione possa essere sostituita dalla valorizzazione dell’inattendibilità delle prospettazioni difensive sulla legittima provenienza del bene. La mancata dimostrazione di tale provenienza non prova, di per sé, che il bene derivi dal contrabbando; diversamente si confonderebbe la confisca del profitto con la confisca per sproporzione.

Il vizio è tanto più significativo perché la statuizione ablatoria contenuta nel decreto di archiviazione non è supportata da alcuna motivazione, essendosi limitata a disporre la confisca del reperto. Il ricorso è quindi accolto nei primi due motivi, con assorbimento del terzo, e l’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Napoli perché riesamini l’opposizione esplicitando gli elementi di fatto del rapporto causale.

Nota della Redazione

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