Interprete allo straniero solo se provata l’ignoranza dell’italiano (Cass. pen. Sez. VI n. 29510 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del diritto all’assistenza dell’interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero status di straniero o apolide, ma richiede l’ulteriore presupposto dell’accertata ignoranza della lingua italiana. L’accertamento relativo alla conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato spetta al giudice di merito e costituisce un’indagine di mero fatto, non censurabile in sede di legittimità se motivata in termini corretti ed esaustivi. La mancata sottoscrizione del verbale di identificazione non ne determina l’invalidità quando non risulti che l’interessato abbia eccepito la difformità dell’atto rispetto alle dichiarazioni rese o abbia manifestato la volontà di revocare la dichiarazione verbalizzata.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 10.07.2025, aveva confermato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato l’imputata responsabile dei reati ascritti, condannandola a pena di giustizia. Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’inosservanza di norme stabilite a pena di nullità e la contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto della dedotta nullità del decreto penale di condanna e degli atti susseguenti, per non essere stati tradotti in lingua conosciuta dall’imputata.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto l’intervenuta prescrizione, alla data del 20.06.2025, del reato contravvenzionale di cui al capo 4. Sono poi pervenuti motivi nuovi a sostegno del secondo motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, oltreché genericamente proposto. La sentenza impugnata aveva rigettato la dedotta nullità sulla base del verbale di identificazione, ancorché non sottoscritto per rifiuto, in assenza di contestuali rilievi sul suo contenuto, nonché sulle circostanze dei fatti e sul precedente del 2013, dai quali si desumeva la risalente permanenza in Italia dell’imputata.
I giudici di legittimità richiamano il principio, qualificato come jus receptum, secondo cui il diritto all’assistenza dell’interprete non richiede l’accertamento della sola condizione di straniero, ma l’ulteriore presupposto dell’accertata ignoranza della lingua italiana (Sez. U n. 25932 del 29.05.2008). L’accertamento sulla conoscenza della lingua spetta al giudice di merito e costituisce indagine di mero fatto, non censurabile in sede di legittimità se motivata in modo corretto ed esaustivo (Sez. VI n. 28697 del 17.04.2012; Sez. F n. 44016 del 04.09.2014).
Quanto al rifiuto di sottoscrivere il verbale, è stato affermato che la mancata sottoscrizione ne determina l’invalidità solo se risulti che l’indagato abbia eccepito la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o abbia manifestato l’intenzione di non dare più corso all’elezione di domicilio (Sez. V n. 37342 del 10.09.2024). In fattispecie analoga, con dicitura apposta a timbro “Si rifiuta di firmare accetta copia”, si è ritenuta valida l’elezione presso il difensore di ufficio, posto che l’omessa sottoscrizione delle persone intervenute non è causa di nullità del verbale (Sez. II n. 33956 del 14.06.2017).
La Corte territoriale si è dunque attenuta ai parametri richiamati, esprimendo una valutazione non illogica, alla quale la ricorrente oppone una diversa valutazione in fatto: da un lato, il rifiuto di sottoscrivere il verbale in cui gli operanti avevano dato atto delle dichiarazioni rese, senza confrontarsi con l’altro indice comportamentale valorizzato; dall’altro, l’argomento incentrato sulla relata di notifica del precedente decreto penale per i medesimi fatti. Il secondo motivo resta assorbito dal rilievo di inammissibilità (Sez. U n. 32 del 22.11.2000). Alla declaratoria consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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