L’appello contro il non luogo a procedere post riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. 4 n. 10789 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale è disciplinata, quanto al regime delle impugnazioni, dall’art. 554-quater cod. proc. pen., il cui ambito di applicabilità, riguardando i reati a citazione diretta, è pienamente sovrapponibile a quello dell’art. 593 cod. proc. pen. La novella di cui all’art. 2, comma 1, lett. p), legge n. 114/2024, che ha modificato l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. rendendo inappellabili le sentenze di proscioglimento relative ai reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen., non ha inciso sul regime delle impugnazioni avverso la sentenza di non luogo a procedere predibattimentale. Ne consegue che il ricorso diretto per cassazione proposto avverso tale sentenza deve essere qualificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti al giudice di secondo grado.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale, aveva dichiarato non luogo a procedere per assenza di querela nei confronti di una persona imputata di furto di energia elettrica con le aggravanti di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2) e 7), cod. pen. Il giudice di merito aveva escluso l’aggravante di cui al n. 7), relativa alle cose destinate a pubblico servizio, ritenendo che, nella condotta di manomissione del contatore, l’energia avesse già subito la traditio in favore dell’utente, perdendo la natura di cosa destinata a pubblico servizio. Da tale esclusione derivava l’applicazione del regime di procedibilità a querela introdotto dal d.lgs. n. 150/2022.

Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7), cod. pen. e sostenendo la natura pubblicistica del bene oggetto di sottrazione, a prescindere dalla collocazione del punto di allaccio abusivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente affrontato la questione della qualificazione dell’impugnazione proposta dal Procuratore generale, che aveva scelto la via del ricorso diretto per cassazione ritenendo la sentenza inappellabile.

I giudici di legittimità hanno chiarito che la riforma introdotta dalla legge n. 114/2024, pur avendo modificato l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. in tema di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen., non ha inciso sul regime delle impugnazioni avverso le sentenze di non luogo a procedere pronunciate all’esito dell’udienza predibattimentale. Questo segmento processuale resta autonomamente disciplinato dall’art. 554-quater cod. proc. pen., il cui ambito di applicabilità, riguardando i reati a citazione diretta, è pienamente sovrapponibile a quello dell’art. 593 cod. proc. pen.

A riprova dell’intenzione del legislatore di riservare a quella fase preliminare un regime di impugnazione diverso, la Corte ha richiamato la disciplina dell’art. 554-ter cod. proc. pen., che prevede una specifica modalità di riattivazione della progressione processuale affidata al giudice di appello, il quale, se non conferma la sentenza, fissa l’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso. Tale assetto normativo conferma che il rimedio avverso la sentenza di non luogo a procedere predibattimentale rimane l’appello.

La Corte ha quindi qualificato l’impugnazione proposta dal Procuratore generale come appello ex art. 554-quater cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania, senza entrare nel merito della questione relativa alla riconducibilità della condotta all’aggravante contestata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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