Riparazione ingiusta detenzione: interessi solo se richiesti, con domanda specifica (Cass. pen. Sez. IV n. 37438 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, gli interessi legali sull’indennizzo hanno natura corrispettiva e sono dovuti solo dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo. Il loro riconoscimento presuppone una domanda dell’interessato: in mancanza, la statuizione del giudice della riparazione è emanata ultra petita, in violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., e va annullata senza rinvio. Nel giudizio riparatorio, inoltre, il tema del riscontro alla chiamata in correità è estraneo: esso attiene al giudizio di merito sull’imputazione, mentre il giudice della riparazione valuta gli elementi in piena autonomia, con giudizio ex ante e standard probatorio distinto, per accertare solo se la condotta dell’istante abbia ingenerato la falsa apparenza di illecito.

Il Fatto

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Genova aveva accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata da una donna sottoposta a custodia cautelare in carcere e poi agli arresti domiciliari, in relazione a un’imputazione per concorso nel reato di favoreggiamento della prostituzione. Il procedimento era terminato con sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato, divenuta irrevocabile.

L’Amministrazione deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per difetto dei poteri istruttori officiosi e per la svalutazione delle dichiarazioni di una coimputata e di altri elementi; inoltre censura la condanna al pagamento degli interessi legali, non richiesti nell’istanza. La difesa dell’istante conclude per l’inammissibilità o il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio dispositivo che informa il procedimento riparatorio. Il richiedente è tenuto a fornire gli elementi su cui poggia la pretesa, mentre i poteri istruttori officiosi del giudice — che pure possono attivarsi tramite richieste alla Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 213 e 738, comma 3, cod. proc. civ. — non si sostituiscono all’inerzia e agli oneri di allegazione della parte. Il motivo sul mancato esercizio di tali poteri resta generico, perché non indica quali atti si sarebbero dovuti acquisire.

Aggiunge la Corte che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, ma il richiamo all’assenza di riscontri alla chiamata in correità è errato in diritto. Il riscontro attiene al giudizio sull’imputazione, non a quello riparatorio: quest’ultimo, pur fondandosi sullo stesso materiale, valuta la condotta dell’istante ex ante e in autonomia, per stabilire solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della configurabilità dell’illecito. La motivazione impugnata va dunque emendata sul punto, ma l’esito non muta.

Gli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte territoriale — la costante protesta di innocenza, la recente assunzione, l’ubicazione della postazione di lavoro, lo svolgimento di una regolare attività di massaggi — escludono qualsivoglia profilo di colpa grave. In caso di illecito plurisoggettivo occorre, oltre alla condotta macroscopicamente negligente, la consapevolezza dell’altrui attività illecita, non rinvenuta nel caso di specie.

Coglie invece nel segno il secondo motivo. Gli interessi legali hanno natura corrispettiva e decorrono dal passaggio in giudicato; ma, secondo l’orientamento consolidato, vanno riconosciuti solo se l’interessato ha proposto la relativa domanda. In difetto, la pronuncia è resa in violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e la statuizione è illegittima. Il ricorso è pertanto fondato in parte: annullamento senza rinvio limitato alla liquidazione degli interessi, rigetto nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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