Sorveglianza speciale decorre dalla notifica e non dal verbale (Cass. pen. Sez. I n. 37439 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza decorre dalla notificazione del relativo decreto all’interessato e non dalla consegna della carta precettiva da parte degli organi di polizia. Il verbale di sottoposizione agli obblighi previsto dall’art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dalla legge n. 161 del 2017, non ha valore costitutivo della riespansione degli obblighi in caso di sospensione ex lege per custodia cautelare, assolvendo a funzione meramente documentale di un effetto già prodotto. Rileva, in ogni caso, la conoscenza effettiva degli obblighi in capo al destinatario. Ai fini del delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi e dalla cosciente volontà di inadempierli.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 9 aprile 2025, aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di due violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale: essersi allontanato senza autorizzazione dal comune di residenza e aver violato la prescrizione di non rincasare oltre le ore 21 e di non uscire prima delle ore 6 senza comprovata necessità.

Il ricorrente ha eccepito, tra l’altro, l’inoffensività della misura di prevenzione, sostenendo che gli obblighi non si sarebbero mai riespansi perché il verbale di sottoposizione era stato redatto dalla Polizia penitenziaria e non secondo il modello legale, con conseguente configurabilità, al più, dell’art. 650 cod. pen.; ha inoltre contestato l’accertamento della seconda violazione, avvenuto in orario notturno in un arco temporale brevissimo, e il riconoscimento della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo centrale della decorrenza degli obblighi della sorveglianza speciale. Secondo il ricorrente, l’effetto di riespansione andrebbe ricollegato alla redazione del verbale di sottoposizione agli obblighi disciplinato dall’art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte rileva anzitutto che tale disposizione è entrata in vigore successivamente all’emissione del decreto applicativo: non trattandosi di modifica in melius della norma incriminatrice, è esclusa ogni applicazione retroattiva.

Sul piano sistematico, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’adempimento da cui derivano gli obblighi contenuti nel provvedimento applicativo è la notificazione del provvedimento all’interessato, senza necessità di altri adempimenti formali. La misura decorre dunque dalla notifica e non dalla consegna della carta precettiva, come affermato da Sez. I n. 16447 del 2021 e da Sez. I n. 11813 del 2009.

Quanto alla funzione del verbale, la Corte esclude che l’art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011 abbia assegnato valore costitutivo alla sua redazione in caso di sospensione ex lege degli effetti della misura: si tratta di adempimento necessario a soli fini di documentazione di un effetto giuridico già prodotto. Il dies a quo della nuova decorrenza è ancorato alla cessazione dello stato detentivo, non alla redazione del verbale; diversamente opinando, il legislatore non avrebbe collegato la decorrenza alla cessazione della misura cautelare (Sez. I n. 6650 del 2021).

Nel caso concreto, la notifica del decreto durante la carcerazione e la redazione, al momento della scarcerazione, di un verbale attestante l’operatività della misura e di un secondo verbale di consegna del libretto precettivo dimostrano la conoscenza effettiva degli obblighi. Irrilevante è che la notificazione sia avvenuta tramite la Polizia penitenziaria. Sul piano soggettivo, la consapevolezza desunta dal doppio verbale integra il dolo generico, sufficiente ai sensi dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. I n. 11929 del 2024).

Il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi in censura in fatto e nella pedissequa reiterazione di doglianza già disattesa in appello. Il terzo motivo è infondato: la Corte di appello ha valorizzato i precedenti penali non in virtù del mero riscontro formale, ma in un giudizio complessivo sulla perdurante inclinazione a delinquere, in linea con i criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. II n. 10988 del 2022; Sez. III n. 33299 del 2016). Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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