Diniego delle attenuanti generiche e questione di legittimità sul furto (Cass. pen. Sez. IV n. 37449 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione adeguata quando il giudice di merito valorizzi, tra gli elementi ritenuti ostativi, le modalità del fatto, l’assenza di iniziative riparatorie e la condotta serbata dopo il reato. Non è necessario che il giudice esamini ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza. Una siffatta valutazione è insindacabile in cassazione quando esente da vizi logici o contraddittori. È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice che, ove accolta, non potrebbe produrre alcun effetto concreto in favore del ricorrente.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 aprile 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di furto aggravato, condannandolo alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il carattere illogico o contraddittorio della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., per l’omessa previsione di una diminuzione di pena per il fatto di lieve entità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorrente, sostenendo che il diniego delle attenuanti si fondasse solo sull’assenza di segni di rielaborazione critica, non si era confrontato compiutamente con le ragioni della decisione impugnata.

La valutazione dei giudici di merito risultava, infatti, giustificata da una motivazione ben più ampia, esente da manifesta illogicità o profili contraddittori. Essa faceva leva sulle modalità del fatto — commesso di notte e con opposizione violenta alla restituzione del bene sottratto — nonché sull’assenza di elementi positivi di valutazione e di iniziative riparatorie. Rilevava, inoltre, la condotta successiva al fatto, poiché in costanza di misura cautelare il ricorrente era stato tratto in arresto per reati in materia di stupefacenti.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 2020; Sez. 5, n. 43952 del 2017). La norma attributiva della facoltà di attenuare la pena non impone, del resto, di esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva.

Quanto al secondo motivo, la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta inammissibile per difetto di rilevanza. La Corte territoriale, con motivazione non censurata, aveva espressamente escluso che il fatto fosse meritevole di mitigazione sanzionatoria; pertanto l’eventuale accoglimento non avrebbe prodotto alcun effetto concreto per il ricorrente. Il motivo risultava, inoltre, proposto per la prima volta in sede di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa, è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dei principi della Corte cost., sent. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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