Sequestro preventivo impeditivo e morte del legale rappresentante della società (Cass. pen. Sez. III n. 25829 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo non finalizzato alla confisca, il vincolo reale ha natura oggettiva e si ancora al bene che costituisce il corpo del reato, non alla persona del suo autore. Ne consegue che la morte del legale rappresentante della società proprietaria del bene, intervenuta prima della condanna, non determina la caducazione del sequestro, ove permanga l’esigenza di impedire la protrazione o l’aggravamento dell’offesa al bene tutelato. Il provvedimento che riconduca l’illecito all’ente è affetto da errore di diritto, poiché la contravvenzione edilizia non rientra tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa e il sequestro preventivo impeditivo non è adottabile nei confronti dell’ente. Tale errore, tuttavia, non riverbera sulla correttezza sostanziale della decisione quando il mantenimento del vincolo trovi autonoma giustificazione nella pendenza del procedimento verso altri coindagati e nell’attualità del periculum in mora.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un immobile il cui terrazzo di copertura era stato sottoposto a sequestro preventivo per difformità rispetto al permesso di costruire. All’epoca dei fatti amministratrice unica e committente dei lavori era una persona fisica, poi deceduta; il ricorrente le era succeduto nella carica.
Il Giudice Monocratico aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro. Il Tribunale del riesame, investito dell’appello, lo aveva confermato, valorizzando la continuità soggettiva dell’azione illecita riferibile alla società e la perdurante pendenza del procedimento verso altri indagati. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 150 cod. pen. e 69 cod. proc. pen., nullità e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal limite del ricorso in materia di misure cautelari reali. A norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso contro le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza.
Su tale presupposto la Corte dichiara inammissibile la doglianza sulla motivazione, poiché la ricorrente non chiarisce la reale consistenza del vizio denunciato.
Nel merito, i giudici di legittimità non condividono il passaggio dell’ordinanza che riconduce il reato alla società. La contravvenzione edilizia contestata ai sensi dell’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 non è compresa tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti; inoltre l’art. 53 d.lgs. n. 231/2001 non prevede, a proposito del sequestro, quello impeditivo. Sul punto la Corte richiama Sez. VI n. 19717 del 12.02.2025, secondo cui il sequestro preventivo impeditivo di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. non può essere disposto nei confronti dell’ente.
L’errore è però errore di diritto che non riverbera sulla correttezza sostanziale della decisione. Il sequestro non finalizzato alla confisca implica un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del vincolo anche cose di proprietà di un terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato (Sez. III n. 1806 del 04.11.2008; Sez. V n. 11287 del 22.01.2010).
Il provvedimento impugnato fa inoltre riferimento alla persistente pendenza del procedimento verso altri due indagati, citati a giudizio per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue la legittimità del mantenimento del vincolo reale, non discusso il fumus, con conferma dell’attualità del periculum in mora. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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