Procura speciale per la riparazione dell’errore giudiziario va determinata nell’oggetto (Cass. pen. Sez. IV n. 37463 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di riparazione per errore giudiziario costituisce atto personale della parte e può essere proposta da questa personalmente o da un procuratore speciale nominato ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen., non dal difensore munito di semplice procura ad litem. La procura speciale deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e contenere la determinazione dell’oggetto e dei fatti cui si riferisce. A tal fine non è sufficiente la generica indicazione dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale la domanda va proposta, occorrendo un riferimento alla concreta vicenda processuale, come il numero del procedimento. Ai sensi dell’art. 645 cod. proc. pen., l’istanza non sorretta da procura validamente conferita è inammissibile.

Il Fatto

Con ordinanza del 7 febbraio 2024 la Corte di appello di Perugia accolse la domanda di riparazione per l’errore giudiziario formulata dal ricorrente, condannato in primo grado dal Tribunale e poi assolto in sede di revisione. I giudici respinsero la domanda ex art. 314 cod. proc. pen., ritenendo che la condotta gravemente colposa dell’istante avesse concorso a dar causa alla restrizione, ma esclusero la condotta ostativa di cui all’art. 643, comma 1, cod. proc. pen. e liquidarono un indennizzo di euro 75.000 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Ministero propose ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deducendo quattro motivi. Con il primo eccepì l’invalidità della procura, priva di riferimento ai fatti, e la conseguente inammissibilità della domanda. Gli altri motivi riguardavano l’esclusione della condotta ostativa e la determinazione dell’importo liquidato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della validità della procura speciale. L’art. 645 cod. proc. pen. richiede che l’istanza sia presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalle Sezioni Unite n. 8 del 12/03/1999, ha chiarito che la domanda di riparazione è atto personale della parte: essa può essere proposta personalmente o tramite procuratore speciale nominato nelle forme dell’art. 122 cod. proc. pen., ma non dal difensore con procura ad litem, dovendo la legge garantire l’autenticità dell’iniziativa e la sua diretta derivazione dalla volontà dell’interessato.

L’art. 122, comma 1, cod. proc. pen. impone che la procura sia rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e contenga anche la determinazione dell’oggetto e dei fatti cui si riferisce. Su questa base la Corte ricorda che è stata esclusa la validità di procure che conferivano il potere di presentare istanza senza alcuna specificazione dell’oggetto, quali il riferimento al numero del procedimento (Sez. IV n. 9121 del 15/01/2025; Sez. IV n. 16115 del 15/02/2018).

Il Collegio ribadisce il temperamento del principio di conservazione degli atti: la procura è valida anche se la volontà del mandante non è espressa in formule sacramentali o è incompleta, non rilevando le mere imprecisioni formali. Ciò che conta è che non sussista incertezza sulla effettiva portata della volontà della parte.

Nel caso concreto, il ricorrente aveva rilasciato procura su foglio separato, contenente un riferimento cumulativo all’istanza di riparazione da proporsi presso la Corte di appello di Perugia. La Corte esclude anzitutto la violazione della disciplina sul deposito telematico: l’art. 122, comma 2-bis, cod. proc. pen. rinvia all’art. 111-bis cod. proc. pen., non ancora in vigore alla data di rilascio per effetto dell’art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022, che ha differito l’entrata in vigore al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di appositi regolamenti.

Nel merito del contenuto, la procura non individua l’oggetto e i fatti cui si riferisce: la sola indicazione dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale proporre la domanda non è sufficiente. In difetto di qualsiasi riferimento alla concreta vicenda processuale, non è possibile ricostruire in modo univoco la volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l’azione. La Corte conclude pertanto per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con assorbimento degli ulteriori motivi e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in euro mille.

Nota della Redazione

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