Confisca di prevenzione, obbligo di motivazione sui motivi del terzo appellante (Cass. pen. Sez. I n. 37473 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, il decreto della corte d’appello che si pronunci in sede di appello avverso il provvedimento del tribunale è affetto da violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quando ometta totalmente di motivare sui motivi di impugnazione proposti dal terzo proprietario, ancorché questi sia indicato nell’intestazione come appellante. La medesima violazione sussiste quando il decreto non risponda alle censure sulla mancanza di proporzione tra reddito illecito stimabile e valore dei beni confiscati e sulla ragionevolezza temporale tra cessazione della pericolosità e acquisto dei beni: a tal fine non basta il richiamo all’onere della prova sulla provenienza lecita della provvista, che è passaggio logico successivo, ma occorre la motivazione su “indici fattuali altamente dimostrativi” della derivazione causale delle acquisizioni dalla provvista illecita formatasi nel periodo di pericolosità.

Il Fatto

Con decreto dell’11 marzo 2024 il Tribunale di Roma aveva disposto la confisca di prevenzione di una villa, di un’autovettura, di alcune polizze di pegno e di un orologio, sull’accertata pericolosità della proposta nel periodo tra il 2008 e il 2017, quale persona che si riteneva vivesse abitualmente con i proventi di attività delittuose. I beni risultavano intestati o nella disponibilità del convivente della proposta, padre dei suoi figli, qualificato come terzo proprietario.

La Corte d’appello di Roma, con decreto dell’11 marzo 2025, aveva confermato il provvedimento di primo grado. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione la proposta e il terzo proprietario, lamentando, la prima, l’apparenza della motivazione su pericolosità, proporzione e correlazione temporale e, il secondo, la totale omessa valutazione del proprio appello.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso del terzo proprietario, il decreto impugnato non contiene alcuna motivazione sull’impugnazione proposta: questi è definito nell’intestazione “terzo appellante”, ma in motivazione i suoi motivi non vengono neppure enunciati. La totale mancanza di motivazione integra la violazione dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011.

Quanto al ricorso della proposta, il primo motivo è rigettato: la risposta del decreto sulle censure alla pericolosità non può dirsi apparente, poiché i paragrafi da 31 a 41 ricostruiscono la storia criminale dell’interessata, individuano il filo conduttore dei reati e considerano le deduzioni difensive sul contesto di provenienza e sull’epoca remota di alcuni episodi. Il sindacato di legittimità non può spingersi a valutare la correttezza della motivazione, preclusa in questa materia (Sez. U n. 33451 del 29.05.2014, Repaci).

Sono invece fondati il secondo e il terzo motivo. Il decreto riporta la deduzione sulla mancanza di proporzione tra reddito illecito e valore dei beni, ma non vi dà risposta, limitandosi a considerazioni generali e passando direttamente alla prova contraria sulla provenienza lecita della provvista. La correlazione temporale tra pericolosità e acquisto presuppone l’accertamento di attività delittuose capaci di produrre reddito, non già di condotte genericamente devianti (Sez. I n. 27366 del 28.01.2021, He Dong): non serve la derivazione causale da singoli episodi, ma la congruenza tra beni e tipologia di reddito ritraibile.

Infine, il decreto non risponde alla censura sulla ragionevolezza temporale tra cessazione della pericolosità e acquisto della villa. La ragionevolezza temporale è principio generale del sistema delle misure di prevenzione (Sez. U n. 4880 del 26.06.2014, dep. 2015, Spinelli) e non preclude in assoluto la confisca di beni acquistati dopo il periodo di pericolosità, ma impone una motivazione su “indici fattuali altamente dimostrativi” della derivazione causale delle acquisizioni dalla provvista formatasi in quel periodo (Sez. I n. 12329 del 14.02.2020, Turchi): motivazione del tutto assente. Il decreto è annullato con rinvio alla Corte d’appello di Roma per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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