Processo in assenza e termini di impugnazione: nessuna restituzione per gli imputati (Cass. pen. Sez. V n. 8572 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio celebrato nelle forme dell’assenza, disciplinata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non spetta all’imputato la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, né del dispositivo o della motivazione, poiché tali adempimenti presuppongono la contumacia. Il termine per impugnare decorre, pertanto, dalla scadenza di quello fissato per il deposito della motivazione ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità dell’appello tardivo. La richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. presuppone la rituale formazione del titolo esecutivo e l’indicazione del caso fortuito o della forza maggiore.

Il Fatto

Due imputati erano stati dichiarati colpevoli in primo grado del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. con sentenza pronunciata il 13 settembre 2022. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 29 maggio 2024, aveva dichiarato inammissibili per tardività i relativi appelli, depositati rispettivamente il 4 aprile e il 30 marzo 2023.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo di aver conosciuto la sentenza di primo grado solo con la notifica dell’ordine di esecuzione, rispettivamente il 13 marzo e il 25 febbraio 2023, e di non essere stati destinatari della notifica dell’estratto contumaciale.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha affrontato congiuntamente i ricorsi, rilevando come la questione preliminare concernesse la qualificazione della mancata presenza degli imputati in primo grado. La Corte ha ricordato di essere giudice dei presupposti della decisione in rito, potendo accedere direttamente agli atti processuali (Sez. III n. 24979 del 2017; Sez. I n. 8521 del 2013), e che non incorre nel vizio di difetto di motivazione la sentenza d’appello che non illustri il rigetto di una doglianza su violazioni processuali risultate insussistenti (Sez. I n. 22337 del 2021; Sez. U. n. 5 del 1991).

Dall’esame degli atti è emerso che il giudizio di primo grado si era svolto non in contumacia, ma in assenza, con dichiarazione intervenuta all’udienza del 17 aprile 2018 sotto la vigenza della legge n. 67 del 2014. Il decreto che disponeva il giudizio era stato notificato a mani proprie degli imputati il 22 novembre 2017, dopo la regolare notifica dell’avviso di conclusione delle indagini.

Ne è derivata l’inapplicabilità della disciplina sulla contumacia e delle connesse garanzie: gli imputati non avevano diritto alla notifica dell’estratto contumaciale, non più previsto dalla legge n. 67/2014, né del dispositivo o della motivazione. Essi, inoltre, erano assistiti da difensori di fiducia che li rappresentavano in loro assenza ai sensi del terzo comma dell’art. 420-bis cod. proc. pen.

Correttamente, dunque, gli appelli sono stati ritenuti tardivi. Il termine di quarantacinque giorni ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. decorreva dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, pronunciata il 13 settembre 2022, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., individuata nell’11 dicembre 2022. La Cassazione ha altresì escluso che l’asserita nullità del giudizio di primo grado potesse essere fatta valere con l’appello tardivo, essendo il giudicato ormai cristallizzato e l’unico rimedio esperibile, all’epoca, quello della rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., nella versione anteriore alla riforma Cartabia. Infine, la richiesta di restituzione nel termine è stata ritenuta inammissibile per difetto dei presupposti, non essendo stato indicato alcun caso fortuito o forza maggiore e non applicandosi, ratione temporis, la nuova disciplina del comma 2-bis dell’art. 175 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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