Convalida DASPO e obbligo presentazione polizia con motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. III n. 37517 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida del provvedimento del Questore che dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice non può limitarsi a un mero controllo formale. Egli deve accertare, in concreto e con riferimento all’attualità, la pericolosità del soggetto e la sussistenza degli elementi indiziari che corroborano l’attribuibilità della condotta, verificando altresì la congruità della durata della misura, che può essere ridotta. Il contraddittorio cartolare soddisfa il diritto di difesa, ma impone al giudice una valutazione effettiva delle deduzioni difensive: la loro omessa considerazione può incidere sulla correttezza logico-giuridica della motivazione. La motivazione per relationem è ammessa purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato.

Il Fatto

Il Questore di Bologna ha adottato un provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi per la durata di cinque anni, con contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per pari durata, nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile, in concorso con altri, di condotte violente in occasione di una manifestazione sportiva.

Il GIP del Tribunale di Bologna ha convalidato il provvedimento, riducendo a tre anni la durata dell’obbligo di presentazione. Il destinatario ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi, tra cui il vizio di motivazione sull’attribuibilità delle condotte, la mancata valutazione della memoria difensiva e dell’intervenuta riabilitazione, e l’insufficienza di motivazione sulla necessità dell’obbligo di presentazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, trattati congiuntamente, e li dichiara infondati. Ribadisce che il contraddittorio esclusivamente cartolare è sufficiente a soddisfare il diritto di difesa, richiamando Sez. 3, n. 35840 del 06/11/2020. Il principio è però precisato: il contraddittorio non è garanzia meramente formale, ma impone al giudice una valutazione effettiva delle deduzioni difensive.

Nel caso concreto, il GIP ha dato espressamente atto del deposito della memoria difensiva e ha motivato sulla natura, consistenza ed efficacia causale delle condotte attribuite al ricorrente, ritenute integrative di una forma di concorso morale per istigazione e adesione. La Corte esclude quindi la nullità per violazione del diritto di difesa, richiamando Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014 e Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010.

Quanto all’onere motivazionale, la Corte richiama Sezioni Unite n. 44273 del 27/10/2004: in sede di convalida il giudice non può limitarsi a un controllo formale, ma deve accertare in concreto e con riferimento all’attualità se la pericolosità giustifichi la misura, verificando la sussistenza di sufficienti elementi indiziari. Il controllo investe anche la durata della misura, che può essere congruamente ridotta. È ammessa la motivazione per relationem, purché il giudice dia conto del percorso giustificativo.

La Corte ritiene che il GIP bolognese abbia rispettato tali oneri. Quanto al terzo e quarto motivo, li dichiara infondati: le valutazioni sulla pericolosità e sulla necessità dell’obbligo di presentazione sono svolte in aderenza alla norma e alla giurisprudenza consolidata. Richiama infine Sez. 3, n. 6586 del 17/12/2024, secondo cui grava sul destinatario del provvedimento l’onere di provare che il DASPO abbia avuto concreta esecuzione prima dell’intervento del giudice. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *