Riesame, il P.M. deve allegare le esigenze cautelari a pena di inammissibilità (Cass. pen. Sez. III n. 8277 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pubblico ministero che impugni per cassazione l’ordinanza con cui il tribunale del riesame ha escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare le ragioni che sorreggono l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari. In difetto di tale allegazione il ricorso è inammissibile per carenza di un interesse attuale e concreto. L’onere non è assolto dal mero richiamo al quadro indiziario, perché la verifica dell’interesse ad impugnare presuppone la prospettazione degli elementi che giustificano la persistenza della misura. La regola conosce una sola eccezione implicita, costituita dai reati per i quali opera la presunzione legale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato a un indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione a un reato continuato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, contestato in concorso con altri soggetti. Investito della richiesta di riesame, il tribunale distrettuale ha annullato il provvedimento per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Avverso l’ordinanza del riesame la procura distrettuale ha proposto ricorso per cassazione, denunciando il deficit di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza indiziaria. Il ricorrente ha censurato la mancata valutazione di una conversazione intercettata antecedente e la lettura incompleta della conversazione in cui assumeva rilevanza la successiva cessione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte non è entrata nel merito della doglianza indiziaria, perché l’ha ritenuta assorbita da una ragione pregiudiziale di inammissibilità. Il ricorso, osserva la sentenza, non fa alcun cenno al tema delle esigenze cautelari e per questo non è configurabile un interesse attuale e concreto che possa sorreggere l’impugnazione.

Il principio è ricondotto a un orientamento consolidato della stessa Corte. Il pubblico ministero che impugni l’ordinanza con cui il riesame ha escluso la gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari. La verifica non si esaurisce nel controllo del quadro indiziario, perché l’utilità dell’eventuale annullamento va misurata sulla necessità concreta della misura.

La Corte ammette una sola deroga, che nel caso di specie esclude ricorrere. Le ragioni delle esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti quando la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione legale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Al di fuori di tale ipotesi l’onere di allegazione resta a carico del ricorrente.

Il delitto di spaccio contestato non è compreso tra quelli coperti dalla presunzione legale. Alla mancata allegazione degli elementi concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari consegue perciò l’inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni censura sul merito indiziario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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