Rinuncia sottoscritta dall’indagato e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 41898 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione, non costituendo espressione dell’esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Ove tale dichiarazione sopraggiunga valida ed efficace prima della decisione, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Il nuovo art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal D.L. n. 89/2024, non incide su tale assetto.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, con ordinanza del 23 giugno 2025 aveva confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere per due tentativi di omicidio aggravato e per reati in materia di armi. Il ricorrente aveva proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi: la qualificazione giuridica dei fatti come lesioni anziché tentato omicidio, e l’erronea applicazione della circostanza aggravante del metodo mafioso.
Il Sostituto Procuratore generale aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità. La difesa aveva richiesto la trattazione in camera di consiglio partecipata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. Successivamente il ricorrente, tramite i difensori, ha fatto pervenire rinuncia al ricorso sottoscritta dai difensori e dall’indagato personalmente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che è sopraggiunta una valida ed efficace rinuncia all’impugnazione e ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione della rinuncia: essa non costituisce espressione dell’esercizio del diritto di difesa e richiede, perciò, la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
Nel caso concreto la Corte ha verificato che la dichiarazione di rinuncia, trasmessa via p.e.c., era sottoscritta anche dall’interessato di persona, oltre che da entrambi i difensori. Tale modalità di manifestazione della volontà è stata ritenuta conforme al requisito richiesto, come affermato nel precedente richiamato.
Il Collegio ha richiamato Sez. II n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276, secondo cui la rinuncia, non essendo espressione dell’esercizio del diritto di difesa, esige la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Poiché nella specie l’atto era sottoscritto anche dall’interessato, il requisito è stato ritenuto soddisfatto.
Da ciò è derivata l’inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha determinato l’importo tenendo conto della sopraggiunta, tempestiva rinuncia all’impugnazione, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Infine, non derivando dal provvedimento la liberazione dell’indagato, sono stati disposti a cura della Cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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