Mancata traduzione della sentenza d’appello e nullità a regime intermedio (Cass. pen. Sez. VI n. 37635 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello deve essere tradotta in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana. La mancata traduzione della sentenza integra una nullità generale a regime intermedio della cosiddetta sentenza documento, con conseguente annullamento e rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa. La violazione è deducibile anche per la prima volta in cassazione come inosservanza di norme processuali, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 143, comma 2, cod. proc. pen., in raccordo con l’art. 24 Cost. e con l’art. 6, par. 3, lett. a), CEDU. Resta invece estranea al sindacato di legittimità la diversa lettura delle risultanze probatorie, riservata al giudice di merito.

Il Fatto

Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di tre imputati per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per plurimi episodi di detenzione e importazione di metanfetamina, contestati anche come art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Gli imputati hanno chiesto il giudizio abbreviato in udienza preliminare.

Il giudice per le indagini preliminari, all’esito del rito, ha dichiarato tutti colpevoli, esclusa l’aggravante dell’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, applicando attenuanti generiche, continuazione e diminuente per il rito. La Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: mancata traduzione della sentenza nei confronti di una ricorrente alloglotta e insussistenza del vincolo associativo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte esamina direttamente gli atti, ciò che è consentito in sede di legittimità quando si censura una violazione della legge processuale, richiamando Sez. U n. 42792 del 31.10.2001. Risulta che la ricorrente non parla né comprende l’italiano, è stata assistita da un interprete nel giudizio e ha ricevuto la traduzione in cinese del decreto di citazione in appello, ma non della sentenza impugnata.

La Corte richiama l’informazione provvisoria della decisione delle Sezioni unite all’udienza del 29 maggio 2025: la sentenza di appello deve essere tradotta in una lingua nota all’imputato che non conosca l’italiano e la relativa omissione determina la nullità generale a regime intermedio della sentenza documento, con rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione. Ne segue l’annullamento della pronuncia di appello nei confronti della ricorrente e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Il secondo motivo è inammissibile. Pur formalmente prospettando una violazione di legge, si risolve nella confutazione della lettura delle risultanze probatorie operata dai giudici di merito, senza contestare la riconducibilità delle condotte alla fattispecie contestata. Il collegio ribadisce che esula dai poteri della cassazione la diversa lettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando Sez. U n. 6402 del 02.07.1997, Sez. VI n. 5456 del 04.11.2020 e Sez. VI n. 47204 del 07.10.2015.

La Corte di appello, peraltro, ha ritenuto non illogicamente sussistente l’associazione, valorizzando la struttura organizzativa stabile, la reiterazione delle condotte secondo cadenze prefissate e ruoli consolidati, la cassa comune, la solidarietà reciproca tra i sodali e la predisposizione di nuove importazioni nonostante l’arresto di un indagato e il sequestro dello stupefacente.

I ricorsi inammissibili non fanno luogo a condanna per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in virtù di Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000: la Corte applica le spese del procedimento e la somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Resta ferma l’annullamento con rinvio per la sola ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *