Attenuanti generiche equivalenti alla recidiva: effetto neutralizzante e computo della pena (Cass. pen. Sez. VI n. 37634 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso tra circostanze attenuanti e recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza non è privo di effetto, perché ne neutralizza l’aumento di pena. Quando le attenuanti generiche siano equivalenti alla recidiva e l’art. 62 n. 4 cod. pen. sia ritenuto prevalente per effetto della sentenza n. 141 del 2023 della Corte costituzionale, il giudice non deve operare un’ulteriore riduzione di pena. L’effetto mitigatore delle generiche si esaurisce nella neutralizzazione della recidiva, coerente con il divieto di prevalenza sancito dall’art. 69, quarto comma, cod. pen.

Il Fatto

La vicenda giunge alla Corte dopo un percorso processuale articolato. Il Tribunale di Asti aveva condannato l’imputato per furto e per tentato indebito utilizzo di una carta di credito. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma, aveva dichiarato non procedibile il furto per mancanza della querela, confermando la condanna per il secondo reato e rideterminando la pena.

La Cassazione, con una prima pronuncia, aveva annullato la sentenza limitatamente all’attenuante del danno di particolare tenuità, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino e dichiarazione di irrevocabilità del giudizio di responsabilità. Il giudice del rinvio ha riconosciuto l’attenuante con prevalenza sulla recidiva, mantenendo l’equivalenza tra generiche e recidiva. La difesa ha impugnato proprio quest’ultimo passaggio.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto l’errata applicazione degli artt. 69, comma quarto, e 62-bis cod. pen. Secondo la tesi difensiva, in presenza di due attenuanti a bilanciamento diversificato rispetto alla recidiva, il riconoscimento delle generiche avrebbe dovuto produrre un’ulteriore riduzione di pena, in applicazione analogica del principio affermato dalle Sezioni unite in tema di concorso di aggravanti privilegiate.

La Corte richiama proprio la sentenza delle Sezioni Unite n. 42414 del 2021, che ha risolto un contrasto giurisprudenziale sulle modalità di computo della pena nel concorso tra aggravanti privilegiate e non privilegiate. Le Sezioni unite hanno stabilito che le attenuanti concorrenti con aggravanti soggette a bilanciamento e con un’aggravante che non lo ammette devono essere sottoposte al giudizio di comparazione e, se ritenute equivalenti, si applica la pena del reato aggravato dalla circostanza privilegiata, senza tener conto delle stesse.

Le stesse Sezioni unite hanno qualificato la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. come circostanza a privilegio parziale, a blindatura debole: si sottrae al bilanciamento in termini di minusvalenza, ma è neutralizzabile nell’aumento attraverso un giudizio di equivalenza con le attenuanti.

La Corte ritiene che il giudice del rinvio abbia fatto corretta applicazione di tali principi. La difesa sostiene che, senza un’ulteriore diminuzione, il riconoscimento delle generiche sarebbe privo di effetto. L’argomento è errato: l’effetto mitigatore delle generiche si è risolto nella neutralizzazione della recidiva, in ragione della loro equivalenza. Se le generiche non fossero state riconosciute, o fossero state ritenute minusvalenti, il giudice avrebbe dovuto correlativamente aumentare la pena per la recidiva.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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