Motivazione apparente sul nesso tra imputati e danni alla parte civile (Cass. pen. Sez. II n. 35176 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile nel processo penale, la motivazione della sentenza che esclude la riconducibilità del fatto agli imputati è affetta da vizio quando si fondi su un unico argomento, senza misurarsi con gli elementi logico-probatori emersi dall’istruttoria e puntualmente richiamati nel gravame della parte civile. L’obbligo di valutazione complessiva e critica delle risultanze processuali impone un esame non atomistico ma sistematico degli indizi, secondo criteri di logica e di comune esperienza. L’omesso raffronto argomentativo con tali circostanze integra il vizio di motivazione e impone l’annullamento della sentenza limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile in grado di appello.
Il Fatto
La parte civile propone ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, avverso la sentenza con cui il Tribunale ha confermato la decisione del Giudice di Pace che aveva assolto gli imputati dal reato di cui all’art. 639 cod. pen. per non aver commesso il fatto. Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative e documentali.
Il giudice di appello aveva escluso la riconducibilità dei danneggiamenti agli imputati ritenendo carente la prova sulla data in cui costoro avrebbero abbandonato l’immobile. La questione approda in Cassazione perché il ricorrente ritiene che tale impostazione abbia trascurato gli elementi logico-fattuali indicati nell’atto di appello, idonei a fondare la condanna al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. I giudici di secondo grado hanno fondato la decisione su un unico argomento — l’incertezza sulla data esatta di abbandono dell’immobile — ritenendo che tale incertezza temporale precludesse, di per sé, l’individuazione degli autori dei danni. Una simile impostazione, osserva la Corte, non si misura con gli elementi logico-fattuali emersi dall’istruttoria e richiamati nel gravame.
Il percorso argomentativo è apparente ed erroneo. Il Tribunale trascura di confrontarsi con dati in astratto idonei, se considerati unitariamente, a fondare un giudizio di riconducibilità soggettiva: la disponibilità esclusiva delle chiavi dell’immobile, rimaste agli imputati per l’intero periodo di occupazione a titolo di comodato; la recinzione dell’intero compendio immobiliare e la conseguente inaccessibilità a terzi; la constatazione immediata dei danni da parte della persona offesa, che ha riscontrato muri deturpati, sanitari spaccati, cavi e porte divelte.
Si tratta, rileva la Corte, di elementi logico-probatori tra loro intrinsecamente coerenti, che esigevano un esame non atomistico ma sistematico, secondo criteri di logica e di comune esperienza, per verificare se il quadro indiziario fosse sufficiente a sostenere la riconducibilità dei danneggiamenti agli imputati, seppur nei limiti propri del giudizio sugli effetti civili.
La motivazione impugnata è priva di qualsivoglia valutazione critica delle risultanze istruttorie. Tale carenza non consente di ritenere che il giudice abbia fatto propri gli elementi richiamati e impedisce di sottoporre a verifica la correttezza delle conclusioni raggiunte. La totale assenza di raffronto argomentativo integra il vizio di motivazione denunciato.
Ne consegue l’annullamento della sentenza limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile in grado di appello per la valutazione dell’eventuale riconducibilità del fatto dannoso agli imputati e, in caso positivo, della sussistenza e quantificazione di un danno risarcibile. A quel giudice è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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