Inammissibile il ricorso sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 38128 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel motivare il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. La valutazione sulla tenuità dell’offesa va condotta alla stregua dei criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti. Trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice del merito, la relativa determinazione, se sorretta da sufficiente motivazione, è sindacabile in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Lecce, in data 20 gennaio 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi del 21 dicembre 2022 che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002.
Con il ricorso si deduce violazione di legge penale sostanziale in ordine all’affermazione di responsabilità e si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La questione approda in legittimità per la verifica dei limiti del sindacato sulle valutazioni discrezionali del giudice del merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Esso costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto, che fa leva sulla tipologia e sull’entità dei redditi non dichiarati, rispetto ai quali il ricorrente omette ogni confronto.
Quanto alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, la Corte richiama il costante orientamento di legittimità: nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Nella specie il giudice del merito ha valorizzato la gravità del mendacio, restando irrilevante la mancata ammissione, quantunque per cause diverse.
La valutazione sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Non è tuttavia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Sul punto la Corte richiama Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022 e Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018.
La Corte aggiunge che, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell’offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.