Prescrizione, recidiva esclusa ininfluente e obbligo di motivare sulla pena sostitutiva (Cass. pen. Sez. II n. 25116 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione, ove il giudice ritenga di escludere la recidiva pur legittimamente contestata, essa resta ininfluente a ogni ulteriore effetto, anche ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere. In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., il giudice d’appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità, secondo la disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, quando l’imputato ne abbia fatto richiesta al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del gravame; l’omessa statuizione integra vizio di mancanza di motivazione. La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena applicata sia inferiore alla media edittale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado, con sentenza poi confermata in appello, per i reati unificati dal vincolo della continuazione di ricettazione di un assegno proveniente da furto, ritenuta la particolare tenuità del fatto, e di truffa, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile costituitasi per il secondo reato.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: mancata declaratoria di prescrizione del reato di truffa; erronea qualificazione del fatto come ricettazione anziché furto; omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria; diniego delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è accolto. Poiché il Tribunale aveva escluso la recidiva reiterata, pur ritenendola legittimamente contestata, opera il principio costantemente affermato dalla Corte secondo cui la recidiva esclusa resta ininfluente a ogni effetto, compreso il calcolo del tempo necessario a prescrivere. Il reato di truffa, consumato il 23/06/2017, in assenza di cause di sospensione, si è quindi prescritto il 23/12/2024, prima della sentenza d’appello. La sentenza è annullata senza rinvio limitatamente a tale reato, con eliminazione della relativa pena; l’annullamento resta circoscritto agli effetti penali, perché il ricorso investe solo il profilo della prescrizione e non le statuizioni civili, che sono confermate.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ribadisce che risponde di ricettazione l’imputato trovato nella disponibilità della refurtiva che, in assenza di elementi univoci sul suo coinvolgimento nel furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine di tale disponibilità. Alla contiguità temporale tra sottrazione e utilizzazione il giudice di merito può contrapporre, con apprezzamento insindacabile, l’assenza di indicazioni da parte dell’imputato. La decisione d’appello risulta conforme a tali principi.
Il quarto motivo è esaminato per primo in ordine logico ed è manifestamente infondato. Il diniego delle attenuanti generiche è giudizio di fatto insindacabile, purché motivato in modo non contraddittorio sugli elementi ritenuti preponderanti: è sufficiente il riferimento a quelli decisivi, potendo anche un solo elemento risultare allo scopo sufficiente. Quanto alla pena per la ricettazione, la determinazione tra minimo e massimo edittale è discrezionale e insindacabile quando la pena applicata sia inferiore alla media edittale, come nel caso di specie.
Il terzo motivo è fondato. Secondo l’orientamento prevalente, cui il Collegio aderisce, la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria non deve essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con motivi nuovi, ma deve intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del gravame. La richiesta era stata presentata nelle conclusioni scritte in vista dell’udienza d’appello, ma la Corte territoriale ha del tutto omesso di motivare: sussiste il denunciato vizio di mancanza di motivazione. La sentenza è annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, restando dichiarato inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l’affermazione di responsabilità per la ricettazione.
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Nota della Redazione
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