Tossicodipendenza elemento unificante del reato continuato in esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 41512 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In fase esecutiva, ai fini del riconoscimento del reato continuato ex art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., lo stato di tossicodipendenza del condannato deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso rispetto ai reati collegati e dipendenti da tale condizione, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. Quando tale condizione emerga dagli atti o sia allegata in modo specifico, anche con documentazione sanitaria congrua, il giudice dell’esecuzione è tenuto a esaminarla e a darne conto in motivazione, in modo esplicito o implicito ma univoco. Non viola l’obbligo di motivazione il giudice che non consideri la tossicodipendenza dedotta solo genericamente e priva di riscontri; lo viola invece il giudice che escluda del tutto l’analisi di una allegazione specifica o svaluti il fattore senza spiegazione adeguata.
Il Fatto
Il condannato ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a sei condanne, in parte relative a fatti eterogenei, commessi tra il 18.07.2017 e il 13.04.2020. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, rilevando che dalle pronunce non emergeva uno stesso momento genetico-ideativo e che l’unico fatto collocabile nell’arco temporale della continuazione già riconosciuta in sede di cognizione era del tutto eterogeneo rispetto agli altri.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, denunciando carenza e illogicità della motivazione. In particolare, ha lamentato che il giudice dell’esecuzione non abbia considerato lo stato di tossicodipendenza e le patologie psichiatriche, né la contiguità temporale delle condotte, tutte commesse nel territorio di Catanzaro e dirette a procurarsi un modesto profitto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dalla constatazione che il giudice dell’esecuzione si era limitato a osservare la disomogeneità delle condotte e l’ampiezza del lasso temporale, senza analizzare alcun elemento potenzialmente unificante. Tra questi assume rilievo decisivo proprio lo stato di tossicodipendenza del condannato.
Il Collegio richiama l’art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4 d.l. n. 272 del 2005, convertito dalla legge n. 49 del 2006. In base a tale disposizione, in sede esecutiva lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso rispetto ai reati collegati e dipendenti, purché sussistano le altre condizioni elaborate dalla giurisprudenza per la configurabilità della continuazione. La Corte cita sul punto Sez. I n. 20816 del 09.01.2017 e Sez. I n. 50716 del 07.10.2014.
Il riconoscimento della continuazione esige, anche in esecuzione, una verifica concreta di indicatori quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta e la programmazione delle condotte. La Corte richiama a tal proposito Sez. Un. n. 28659 del 18.05.2017, precisando tuttavia che la condizione di tossicodipendente costituisce un fattore ulteriore e concorrente, non esclusivo, di accertamento.
Ne deriva che, di fronte a una allegazione specifica supportata da deduzioni e documenti, il giudice non può escludere del tutto l’analisi di tale condizione, né svalutarla senza adeguata spiegazione. Il Collegio richiama Sez. I n. 7381 del 12.11.2018 e, in senso contrario, Sez. I n. 881 del 29.09.2015, che esclude il vizio quando la deduzione sia solo generica. L’ordinanza impugnata, non avendo esaminato il fattore, presenta un vizio obiettivamente sussistente.
La Corte ha quindi annullato il provvedimento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, perché si proceda a un nuovo e più approfondito esame dell’istanza, in piena libertà ma alla luce dei rilievi formulati.
Nota della Redazione
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