Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 38706 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della rilevanza e dell’attendibilità delle fonti di prova è riservata in via esclusiva al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione nei soli limiti del controllo sulla congruità e logicità della motivazione. Non integra il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali, per quanto più adeguata alle tesi del ricorrente. È pertanto inammissibile il ricorso che, deducendo un contrasto tra le fonti di prova, si limiti a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti già concordemente accertati dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Castrovillari ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 660 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di trecento euro di ammenda. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.
Il ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia fondato la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni delle persone offese, costituite parti civili e quindi portatrici di un proprio interesse. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché svolge motivi non consentiti in sede di legittimità e risulta comunque manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato espone gli elementi emersi a carico del ricorrente, costituiti dalle dichiarazioni delle persone offese, ritenute credibili e attendibili.
Secondo il giudice di merito, tali dichiarazioni si riscontravano reciprocamente ed erano confermate dalle fotografie allegate alla denuncia-querela e prodotte in atti. Su questo punto si sviluppa il controllo di legittimità.
La Corte ribadisce il principio per cui non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, in ordine a contrasti testimoniali o alla scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. V n. 51604 del 19.09.2017, Rv. 271623).
Pur prospettando una contraddizione della motivazione, il ricorso è del tutto aspecifico e generico: si limita a proporre una diversa lettura delle acquisizioni probatorie, concordemente ricostruite dai giudici di merito. A tale riguardo la Corte richiama il principio consolidato secondo cui esula dai propri poteri una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. n. 41476 del 25.10.2005, Misiano; Sez. Un. n. 6402 del 02.07.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.01.1996, Clarke, Rv. 203428).
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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