Ricorso straordinario per errore di fatto: se la decisione è valutativa non è errore percettivo, e la notifica in forme diverse è sanabile se raggiunge lo scopo (Cass. pen. 20425/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza n. 20425 del 3 giugno 2026 (R.G.N. 2178/2026) — Presidente Sergio Beltrani, Relatore Giuseppe Coscioni.
Il principio di diritto
In tema di ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale estraneo all’orizzonte del rimedio. In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p. ricorre solo se la notifica sia stata omessa o, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto; quando invece sia stata violata soltanto la modalità di esecuzione ma l’atto abbia raggiunto il suo scopo, si configura una nullità generale di tipo intermedio, soggetta al regime di deducibilità e di sanatorie di cui agli artt. 182 e ss. c.p.p.
Il fatto
La Sesta Sezione della Cassazione aveva rigettato il ricorso di un imputato — condannato per reati in materia di stupefacenti — che aveva eccepito la nullità assoluta del giudizio d’appello per omessa citazione, avvenuta tramite una mera comunicazione telefonica. Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., deducendo un errore di fatto: la Sesta Sezione avrebbe erroneamente qualificato la comunicazione telefonica come notificazione irregolare ma sanabile, trascurando che la notifica a mezzo telefono è esclusa per l’imputato e priva delle attestazioni di legge, e comunque inidonea a fondare la certezza della conoscenza.
La motivazione
Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni Unite (n. 18651/2015, Moroni) hanno chiarito che, se la causa dell’errore non è una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha contenuto valutativo, non ricorre un errore di fatto ma di giudizio, escluso dal rimedio dell’art. 625-bis c.p.p. Esaminata la motivazione della sentenza impugnata, la Corte rileva che essa aveva analizzato la questione della notifica e fornito una soluzione fondata su principi di diritto — l’esclusione dell’incertezza sull’identificazione dell’imputato e la certezza della conoscenza — richiamando l’orientamento (Cass. S.U. n. 7697/2016, Amato; Cass. n. 19086/2025) per cui la notifica eseguita con modalità diverse ma idonea a determinare la conoscenza effettiva dà luogo a nullità intermedia sanabile, non assoluta. Non sussiste quindi alcun errore di fatto, ma una valutazione giuridica. Dichiara inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e a 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ricorda i confini stretti del ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: esso rimedia soltanto agli errori di percezione — l’avere “letto male” un atto — e non consente di rimettere in discussione le valutazioni giuridiche, anche se ritenute sbagliate, che restano errori di giudizio non deducibili. Sul piano delle notifiche, la decisione conferma un principio consolidato ma spesso invocato a sproposito: la nullità assoluta e insanabile scatta solo se la citazione dell’imputato è stata omessa o non ha determinato l’effettiva conoscenza del processo; se invece l’atto, pur eseguito in forme irrituali, ha raggiunto lo scopo, la nullità è intermedia e va eccepita nei termini, altrimenti si sana. Per la difesa, contestare la notifica impone dunque di dimostrare non la mera irregolarità formale, ma la concreta assenza di conoscenza.
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