Esercizio arbitrario e mandato illecito nell’estorsione con caparra confirmatoria (Cass. pen. Sez. II n. 38755 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile soltanto quando costui si limiti a offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. Il discrimine tra esercizio arbitrario ed estorsione risiede nell’elemento soggettivo e nella sussistenza di un diritto azionabile in giudizio. Ove tale diritto manchi, la condotta costrittiva eseguita su mandato illecito di un terzo integra estorsione. Il tentativo è configurabile anche in presenza di atti preparatori, purché il piano criminoso risulti definitivamente approntato e l’azione abbia significativa probabilità di conseguire l’obiettivo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma confermava la responsabilità di due imputati per il reato di tentata estorsione aggravata, riconoscendo sia la recidiva che il recesso attivo. Agli stessi si contestava di aver adoperato violenza fisica e minacce per costringere la persona offesa, agente immobiliare, a restituire la caparra confirmatoria versata da una terza mandante dell’azione estorsiva e trattenuta dall’agente all’esito di una trattativa non andata a buon fine.

Contro tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore di uno degli imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta e al riconoscimento della recidiva. Ricorreva anche il difensore del secondo imputato, contestando la configurabilità del tentativo di estorsione e la qualificazione della condotta, che a suo avviso avrebbe dovuto essere inquadrata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei presupposti dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Richiamando le Sezioni Unite, ribadisce che il reato è riconoscibile in presenza di un diritto azionabile in giudizio, di un’azione violenta diretta verso la persona che deve esaudire le pretese e non verso terzi, e del relativo elemento soggettivo, ritenuto il discrimine decisivo rispetto all’estorsione. Il concorso del terzo è ammesso solo quando questi offra un contributo alla pretesa del creditore senza perseguire finalità ulteriori.

Quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, la Corte condivide l’orientamento secondo cui, se il teste dichiara di non ricordare il fatto ma, a seguito della contestazione, afferma che quanto dichiarato in precedenza è sicuramente vero, non si applica la disciplina sulle contestazioni, ma solo le regole generali di valutazione dell’attendibilità del dichiarante. Nel caso in esame la Corte d’appello aveva fatto buon governo di tali coordinate, rilevando come le contestazioni fossero utilizzabili in quanto giustificate dall’ammissione di una carenza attuale di ricordo dovuta al trascorrere del tempo.

La Corte rileva inoltre che non sussistono elementi per ritenere che l’azione costrittiva fosse stata esperita per esercitare privatamente un diritto azionabile in giudizio. La mandante aveva già intentato senza successo un’azione civile per la restituzione della caparra che, ai sensi dell’art. 1385, comma 2, cod. civ., non poteva essere restituita a causa dell’inadempimento del contratto preliminare. Il procedimento penale per truffa era stato archiviato. Manca dunque il presupposto della invocata riqualificazione, ed è emerso invece un mandato illecito funzionale ad estorcere la restituzione della somma non più dovuta.

La recidiva reiterata è confermata: le numerose condanne passate in giudicato per detenzione illecita di stupefacenti, furto e ricettazione indicano il medesimo tipo di devianza, ossia la tensione verso il procacciamento di risorse economiche attraverso attività illecite. Il secondo ricorso è infondato: la condotta accertata, ovvero minaccia verbale, schiaffo e rappresentazione della presenza nell’ufficio per ottenere la restituzione, non costituisce atto preparatorio non punibile, ma indica un significativo avanzamento della progressione criminosa e l’univocità idonea a integrare il tentativo. La successione temporale delle scuse non incide sull’inquadramento, poiché il patto illecito era stato contratto precedentemente alle azioni costrittive. Segue l’inammissibilità dei ricorsi e la condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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