Esercizio abusivo della professione e prescrizione maturata dopo il secondo grado (Cass. pen. Sez. 7 n. 12813 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione, i motivi che, sotto l’egida formale della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolvono nella richiesta di una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili, salvo che il ricorrente alleghi specifici e decisivi fraintendimenti delle prove. La prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado resta irrilevante quando il ricorso è inammissibile, non potendo il giudice di legittimità rilevare una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla pronuncia di merito. Nel giudizio camerale non partecipato, la parte civile che si limiti a chiedere l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, senza contrastarne specificamente i motivi, non ha diritto alla liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 14.04.2023, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per l’esercizio abusivo della professione di infermiere e per l’uso di un certificato contraffatto, fatti commessi in Perugia il 20 ottobre 2015. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Nel corso del procedimento sono state depositate due memorie difensive, una nell’interesse della parte civile e una nell’interesse del ricorrente. La questione centrale investe la dedotta estinzione del reato per prescrizione e la liquidazione delle spese in favore della parte civile.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo contestano, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità per l’esercizio abusivo della professione, deducendo il difetto di prova del fatto e l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato. La Corte li ritiene inammissibili: le argomentazioni sono interamente versate nel merito e mirano a sollecitare una nuova valutazione delle prove, a fronte di due conformi decisioni di merito.

Manca, osserva il Collegio, la specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove, idonei a scardinare la tenuta dell’impianto motivazionale. La sentenza impugnata non risulta inficiata da illogicità di macroscopica evidenza.

Il terzo motivo eccepisce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La Corte lo reputa manifestamente infondato: il reato si è consumato solo nel 2015, quando l’imputato cercò di regolarizzare la propria posizione utilizzando il certificato contraffatto. Ne deriva che il reato si è prescritto il 20 aprile 2023, quindi dopo la pronuncia di secondo grado del 14 aprile 2023.

Tale circostanza rende irrilevante, in presenza di motivi inammissibili, la prescrizione intervenuta, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 32 del 22/11/2000. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Quanto alle spese della parte civile, nulla è dovuto in applicazione del principio ribadito dalle Sezioni Unite n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023: nel giudizio camerale non partecipato, la parte civile che non abbia fornito alcun contributo, limitandosi a chiedere l’inammissibilità o il rigetto con vittoria di spese senza contrastare specificamente i motivi, non ha diritto alla relativa liquidazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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