Ricorso straordinario per errore di fatto: natura valutativa dell’errore (Cass. pen. Sez. I n. 9598 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., può essere dedotto con il ricorso straordinario contro i provvedimenti della Corte di cassazione consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Restano estranei all’area dell’errore di fatto gli errori di valutazione e di giudizio derivanti da una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, assimilabili agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. Il ricorso straordinario è pertanto inammissibile quando l’errore in cui si assume che la Corte sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta distrattiva quale concorrente esterno, propone ricorso straordinario avverso la sentenza di legittimità che aveva rigettato il suo ricorso. Egli assume che la Corte sia incorsa in un errore di fatto per non avere considerato l’assenza di decremento patrimoniale della società fallita: il ramo d’azienda oggetto della prima cessione non sarebbe mai uscito dal patrimonio della fallita, come dimostrerebbe la sua successiva cessione a un terzo, circa diciotto mesi dopo.

Secondo la tesi difensiva, la prima vendita sarebbe stata al più simulata, dunque improduttiva di effetti, e la Corte avrebbe errato nel ritenere concretamente verificatasi la distrazione. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la distinzione tra errore materiale ed errore di fatto, richiamando il consolidato principio secondo cui il primo consiste nella mancata rispondenza tra la volontà correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica, mentre il secondo consiste in una svista incidente sugli atti interni al giudizio di legittimità. Restano fuori dall’area dell’errore di fatto gli errori di valutazione, inoppugnabili con lo strumento straordinario.

La Corte rileva che la sentenza impugnata aveva ampiamente esaminato la tesi difensiva dell’insussistenza della cessione per mancata consegna del ramo d’azienda e l’aveva respinta applicando il principio consensualistico dell’art. 1376 cod. civ. L’effetto traslativo si produce con il mero consenso legittimamente manifestato, mentre il pagamento del prezzo e la consegna del bene costituiscono obbligazioni successive, già conseguenti al trasferimento avvenuto.

L’inottemperanza a tali obbligazioni è stata quindi qualificata come condotta successiva, inidonea a incidere sulla cessione già perfezionata. Allo stesso modo, la Corte di legittimità aveva valutato la successiva vendita del medesimo ramo d’azienda e l’aveva ritenuta irrilevante, trattandosi di fatto posteriore rispetto al trasferimento già realizzatosi. Non vi è dunque alcuna omessa percezione del fatto: gli elementi oggettivi sono stati tutti tenuti presenti e valutati.

Il vizio dedotto si risolve, al più, in un errore di diritto, come riconosce lo stesso ricorrente quando censura l’applicazione del principio dell’effetto traslativo. L’erronea applicazione di una norma, o la sua applicazione a una fattispecie regolata diversamente, e la qualificazione della prima cessione come non simulata costituiscono errori valutativi, che non derivano da un’errata ricostruzione del fatto. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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