Misure cautelari non coercitive e prognosi di sospendibilità della pena (Cass. pen. Sez. II n. 38761 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prognosi sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiamata dall’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., assume rilievo solo quando deve essere applicata una misura coercitiva. Essa resta quindi estranea alle misure non coercitive, come l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria: non è pertanto censurabile il provvedimento che non si pronunci su di essa. Il giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione, ancorato alle modalità organizzate della condotta, all’assenza di attività lavorativa e alla prossimità dei precedenti, è sindacabile in cassazione solo per vizi logici o di aderenza agli atti.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Roma, accogliendo l’appello del pubblico ministero, applicava al ricorrente la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza per reati previsti dagli artt. 648 e 493-ter cod. pen. Il provvedimento superava il rigetto opposto in prima battuta dal Giudice per le indagini preliminari.

Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul pericolo di reiterazione; dall’altro, la violazione dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale valutato la concedibilità della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo e lo dichiara manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale, che ha ritenuto il pericolo di reiterazione valorizzando le modalità organizzate e non occasionali della condotta, l’assenza di attività lavorativa e la dichiarazione di generalità false. A questi indici si aggiunge la prossimità dei precedenti. Il quadro consente un giudizio prognostico negativo sulla possibilità di commissione di ulteriori reati della stessa specie.

Sul secondo motivo la Corte individua il nucleo della questione. L’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita la rilevanza della prognosi sulla sospendibilità della pena ai soli casi in cui sia applicata una misura coercitiva. Poiché al ricorrente è stata applicata una misura non coercitiva — l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria — il parametro normativo invocato non è pertinente.

A ciò si aggiunge, sul piano sostanziale, che dal casellario emerge una condanna a pena non sospesa, ostativa alla concessione del beneficio ai sensi dell’art. 164, comma secondo, n. 1, cod. pen. Il motivo è pertanto manifestamente infondato.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte liquida in via equitativa la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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