L’immediato per prova evidente esclude il riesame dei gravi indizi (Cass. pen. Sez. 2 n. 4610 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di giudizio immediato emesso per “evidenza della prova” ai sensi dell’art. 453, comma 1, cod. proc. pen. contiene una valutazione di merito di tale incisività da assorbire l’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, precludendone la rivalutazione da parte del giudice del riesame. Tale preclusione opera in assenza di fatti sopravvenuti idonei a modificare la valutazione già effettuata, e non è esclusa dalla circostanza che la fase di giudizio sia stata instaurata nelle forme del giudizio immediato. L’emissione del decreto non è subordinata alla definizione della procedura di riesame o alla decorrenza dei termini per la sua proposizione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli applicava all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate, consumate e tentate. A seguito di richiesta di riesame, il Tribunale di Roma annullava l’ordinanza limitatamente a uno dei reati, confermandola nel resto.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione l’indagato, deducendo violazione di norme processuali e carenza di motivazione. La difesa lamentava la mancata valutazione, da parte del tribunale del riesame, della censura relativa alla mancanza di gravi indizi, ritenuta preclusa per effetto dell’emissione del decreto di giudizio immediato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo proposto. La Seconda Sezione ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 38 del 1995, secondo cui, in mancanza di fatti sopravvenuti, la possibilità di rimettere in discussione i gravi indizi è esclusa anche quando la fase del giudizio sia stata instaurata nelle forme del giudizio immediato per “evidenza della prova”, la cui verifica è demandata al giudice per le indagini preliminari.
La Corte ha precisato che tale principio non è in contrasto con la successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 39915 del 2002, relativa all’ipotesi di sopravvenienza del rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare. Il decreto di giudizio immediato per “evidenza della prova” costituisce, infatti, il risultato di un apprezzamento prognostico di responsabilità tutt’altro che sommario, che implica un alto grado di probabilità di condanna. Tale valutazione assorbe la “qualificata probabilità di colpevolezza” che contraddistingue il giudizio di gravità indiziaria in sede cautelare, precludendone la rivalutazione.
Nel caso di specie, il decreto di giudizio immediato era stato emesso in data antecedente all’ordinanza impugnata, e la sua emissione non è subordinata alla definizione del procedimento di riesame. Le circostanze dedotte dalla difesa in sede di riesame erano già state valutate e ritenute inidonee dal giudice per le indagini preliminari, non costituendo pertanto elementi nuovi sopravvenuti.
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Nota della Redazione
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