Omessa dichiarazione fiscale: reato istantaneo e irrilevanza della contabilità postuma (Cass. pen. Sez. III n. 23033 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di omessa dichiarazione ex art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 ha natura di reato istantaneo e si perfeziona al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. La successiva presentazione tardiva non retroagisce sulla condotta omissiva già consumata e non incide sul superamento della soglia di punibilità verificatosi con riferimento all’anno di imposta considerato. Le valutazioni sulla effettiva sussistenza dei ricavi e sull’imputazione contabile postuma degli stessi appartengono al giudizio di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, ove non si deduca un vizio logico della motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza dell’11.12.2025, ha confermato la condanna emessa nel gennaio 2025 dal Tribunale per il delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione all’anno di imposta 2020. La ricorrente, legale rappresentante di una società, ha proposto ricorso per cassazione lamentando che nel 2020 la società non avesse maturato ricavi, a causa di un sequestro preventivo finalizzato a confisca, con conseguente mancato superamento della soglia di punibilità.
Con un secondo motivo si deduceva la manifesta illogicità della motivazione: la Corte territoriale avrebbe confermato la condanna per il 2020 con le medesime argomentazioni che avevano condotto all’assoluzione per il 2019, nonostante per entrambe le annualità le dichiarazioni fossero state presentate tardivamente nel 2025.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando congiuntamente le due censure perché fondate sul medesimo presupposto, ossia la pretesa assenza di ricavi per l’anno 2020. Il Collegio ha ritenuto la motivazione della Corte di appello adeguata, ancorata a emergenze dibattimentali e priva del vizio di illogicità manifesta denunciato.
La Corte territoriale aveva ricostruito il volume d’affari e i costi della società per via documentale e testimoniale, computando elementi attivi e passivi, e aveva riscontrato il superamento della soglia di punibilità per il 2020, non per il 2019. Su questa base ha precisato che la presentazione nel 2025 delle dichiarazioni non poteva incidere sulla valutazione della condotta omissiva già consumata, trattandosi di reato istantaneo che si perfeziona alla scadenza del termine.
Di rilievo decisivo è stata la considerazione che la pec inviata dall’amministratore giudiziario nel gennaio 2025, prima della presentazione della dichiarazione, non dimostrava l’assenza di ricavi per il 2020: il documento non riguardava quell’anno di imposta, ma forniva indicazioni tecniche per dichiarazioni successive al sequestro, riferendosi al trattamento contabile delle somme giacenti sui conti sequestrati.
La sentenza ha quindi ribadito che i ricavi imputati al 2020 erano stati correttamente ricostruiti in via documentale — profilo non contestato dal ricorso — e che la loro assenza nelle dichiarazioni depositate nel 2025 costituiva soltanto l’effetto di un’imputazione contabile postuma, frutto di un criterio prudenziale legato al rischio della successiva confisca. Tale criterio non incide sul volume d’affari effettivo né sull’obbligo dichiarativo. Il primo Giudice aveva inoltre richiamato le dichiarazioni dell’amministratore giudiziario, che aveva invitato la ricorrente a presentare le dichiarazioni dovute, non rilevando il sequestro delle quote sociali rispetto agli adempimenti fiscali.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.