Esito negativo dell’affidamento in prova e fatti successivi alla misura (Cass. pen. Sez. I n. 38900 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio sull’esito della prova il tribunale di sorveglianza può prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo la cessazione dell’esecuzione della misura, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito. Tali comportamenti, pur non idonei a giustificare la revoca, possono costituire indici sintomatici del mancato conseguimento dell’obiettivo di recupero sociale. Il giudice deve compiere una valutazione globale, considerando la condotta tenuta durante la prova, l’effettiva entità del fatto successivo, la distanza cronologica dalla scadenza e l’eventuale collegamento con le modalità di espletamento della misura. Il fallimento dell’opera rieducativa è logicamente incompatibile con la concessione di nuove misure alternative, ivi compresa la detenzione domiciliare.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza del 4 giugno 2025, ha rigettato l’opposizione proposta dal condannato avverso il provvedimento che aveva dichiarato non estinta la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale dal 15 ottobre 2021 al 14 aprile 2022. La decisione si fonda sulle risultanze di un procedimento penale a carico del condannato per il delitto di cui all’art. 423 cod. pen., contestato come commesso l’8 aprile 2023.

All’esito di una valutazione globale della condotta e della personalità, il Tribunale ha constatato il fallimento dell’opera rieducativa e dichiarato l’esito negativo della prova. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per l’adozione di uno schema motivazionale generico e per aver valorizzato un fatto commesso a quasi un anno dal termine della misura; difetto assoluto di motivazione sulla richiesta di espiare la pena residua con una nuova misura alternativa.

La Motivazione della Corte

Il ricorso non è meritevole di accoglimento. In via preliminare la Corte rileva la tardività delle conclusioni scritte del ricorrente, depositate oltre il termine previsto dall’art. 611 cod. proc. pen.

Il primo motivo è infondato. Il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione del principio per cui, ai fini della valutazione dell’esito della prova, è possibile prendere in considerazione comportamenti posti in essere dopo la cessazione della misura, ma prima del giudizio sull’esito, giacché essi possono costituire indici sintomatici del mancato recupero sociale. Il giudice deve compiere una valutazione globale che tenga conto della condotta durante la prova, dell’entità del fatto successivo e della distanza cronologica dalla scadenza. Il principio è quello affermato dalle Sezioni Unite n. 10530 del 27/02/2002, confermato da Sez. I n. 51347 del 17/05/2018 e Sez. I n. 26332 del 18/06/2008.

Nel caso in esame i giudici di merito hanno correttamente valorizzato la condotta del condannato, arrestato in flagranza per il delitto di incendio, successivamente qualificato dal Tribunale del riesame ai sensi dell’art. 635 cod. pen., ammesso dal ricorrente con indicazione della causale. È stato ravvisato il totale fallimento dell’efficacia rieducativa dell’affidamento, anche in ragione dell’epoca ravvicinata, circa un anno, dalla conclusione della misura. Sono stati reputati recessivi il formale rispetto delle prescrizioni, lo svolgimento di attività di volontariato e la remissione della querela.

Infondato è anche il secondo motivo. La motivazione sul fallimento del percorso rieducativo implica un giudizio di sostanziale inaffidabilità e pericolosità del soggetto, incompatibile con la detenzione domiciliare e con la medesima misura dell’affidamento oggetto di valutazione negativa. Non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente su una specifica deduzione quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa, come affermato da Sez. IV n. 5396 del 15/11/2022, Sez. III n. 43604 del 08/09/2021 e Sez. V n. 6746 del 13/12/2018.

Le considerazioni svolte giustificano il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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