Inammissibile il ricorso che propone una lettura alternativa delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 23278 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca la violazione di legge e il vizio di motivazione senza indicare la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Le censure che evocano genericamente presunte carenze motivazionali e propongono una lettura alternativa del materiale probatorio, senza confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione, costituiscono doglianze di fatto non consentite in sede di legittimità. Il giudice di merito che espliciti congruamente le ragioni del proprio convincimento, applicando corretti argomenti giuridici all’esame delle fonti di prova anche indiziarie, esprime una motivazione esente dai vizi dedotti.
Il Fatto
La vicenda giunge all’attenzione della Suprema Corte a seguito del ricorso proposto nell’interesse di un imputato avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo aveva confermato la dichiarazione di responsabilità per il reato di danneggiamento.
Il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base della pronuncia di condanna, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato le doglianze avanzate con i motivi d’appello e non avrebbe tenuto conto di una diversa lettura del materiale probatorio.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII rileva anzitutto che l’unico motivo di ricorso non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità. Le censure prospettate risultano costituite da mere doglianze in punto di fatto e sono manifestamente infondate.
La Corte osserva che il ricorrente evoca genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero le doglianze avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla Corte territoriale. Il ricorso si risolve nell’evocazione di null’altro che una lettura alternativa del materiale probatorio, di cui il giudice di merito non avrebbe tenuto conto, senza confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata.
I giudici di legittimità ribadiscono in proposito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Sul punto richiamano il precedente di Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato. La sentenza impugnata dedica specifica e approfondita disamina alla convergenza e unicità dell’interpretazione da attribuire alle molteplici fonti di prova, anche indiziaria, a carico del ricorrente, costituite dalle dichiarazioni della persona offesa e del figlio, ritenute pienamente convergenti e circostanziate, oltre che supportate da elementi oggettivi, quali le riproduzioni fotografiche del danno riscontrato sull’autovettura, l’avvenuto riconoscimento del prevenuto e il comportamento aggressivo e minaccioso tenuto nell’immediatezza dei fatti.
La motivazione risulta pertanto esente dai vizi dedotti e il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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