Contrasto dispositivo e motivazione prevale motivazione annullamento senza rinvio pena (Cass. pen. Sez. VI n. 38907 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta, ma va contemperata con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione. La motivazione può contenere elementi certi e logici che rendono palesemente errato il dispositivo o parte di esso, in quanto la divergenza dipende da un errore materiale obiettivamente riconoscibile. Ove il contrasto non rientri in una delle ipotesi tipizzate di rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione procede all’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla pena, quando non si renda necessario un intervento valutativo di merito.
Il Fatto
La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e rideterminava la pena per uno degli imputati, revocando la pena accessoria e confermando nel resto la decisione appellata. Quest’ultima, all’esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità di due imputati conviventi per il reato di detenzione a fini di cessione di marijuana e hashish.
Il difensore di entrambi proponeva ricorso per cassazione. Per la prima imputata si eccepiva, tra l’altro, il contrasto tra dispositivo e motivazione, poiché nel dispositivo si confermava la sentenza appellata, mentre in motivazione si riconoscevano le attenuanti generiche e si riduceva la pena. Si censuravano inoltre il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria e la qualificazione del concorso nel reato. Per il secondo imputato si deduceva la disparità di trattamento nella determinazione della pena base.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il primo motivo del ricorso della prima imputata, risultando palese il contrasto tra dispositivo e motivazione. Richiamando l’orientamento di legittimità prevalente, i giudici affermano che la regola della prevalenza del dispositivo, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta. Essa va contemperata con gli elementi tratti dalla motivazione, che ben può contenere elementi certi e logici idonei a far ritenere errato il dispositivo o parte di esso.
Tale orientamento muove dall’esigenza di risolvere i casi in cui la divergenza dipende da un errore materiale obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo. Su tale presupposto il contrasto è solo apparente e risulta legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l’effettiva portata della decisione, individuare l’errore ed eliminarne gli effetti.
Nel caso concreto l’errore del dispositivo è obiettivamente rilevabile, risultando inconciliabile il dispositivo di conferma con il riconoscimento delle attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento con la recidiva, in accoglimento del relativo motivo di appello, e la conseguente riduzione della pena. Il contrasto va risolto dando prevalenza alla motivazione, che consente di ritenere errato il dispositivo, limitato alla conferma della responsabilità senza dar conto della modifica operata in punto di pena.
Poiché l’errore non rientra in uno dei casi previsti dall’art. 619 cod. proc. pen., non può procedersi alla rettifica. La sentenza viene pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla pena, rideterminata nei termini di cui in motivazione.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché reiterativo di un tema di prova respinto sin dal primo grado con congrua motivazione. La Corte esclude la violazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., rilevando che nel rito abbreviato l’integrazione probatoria d’ufficio è un’eccezione, limitata al caso in cui l’assunzione sia assolutamente necessaria e potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione complessiva.
Anche il terzo motivo è inammissibile. La Corte esclude il profilo di contraddizione, ravvisando la perfetta conciliabilità del duplice intento della ricorrente nel ritardare l’accesso degli operanti: concorrere nella detenzione illecita e agevolare la fuga del convivente. Viene richiamato il principio secondo cui la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel consapevole apporto positivo, anche in forma agevolatrice, rispetto al comportamento meramente passivo.
Quanto al ricorso del secondo imputato, la Corte ne dichiara l’inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza, poiché la censura prospetta una disparità di trattamento nella pena base, trascurando l’autonomia delle posizioni dei coimputati e la giustificazione ricavabile dalla motivazione. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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