Riqualificazione del fatto e restituzione degli atti al p.m.: atto abnorme (Cass. pen. Sez. II n. 38929 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetto da abnormità funzionale, con conseguente ricorribilità per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare, investito di richiesta di rinvio a giudizio per reato che prevede l’udienza preliminare, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 33-sexies cod. proc. pen., previa autonoma riqualificazione del fatto in reato per il quale si procede con citazione diretta. L’atto determina una indebita regressione e una stasi del procedimento, alterando l’ordo processus e i principi di efficienza e ragionevole durata. A seguito dell’introduzione dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice deve instaurare il contraddittorio con le parti prima di modificare l’imputazione, restando esclusa la possibilità di riqualificare il fatto autonomamente nel decreto che dispone il giudizio o di restituire gli atti senza la previa sollecitazione.
Il Fatto
Nell’udienza preliminare, il g.u.p. presso il Tribunale di Cremona, all’esito delle conclusioni delle parti, si ritirava in camera di consiglio e pronunciava ordinanza con cui riteneva che il fatto contestato, originariamente qualificato come art. 629 cod. pen., dovesse essere riqualificato ai sensi dell’art. 393 cod. pen. Di conseguenza ordinava, ai sensi dell’art. 33-sexies cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’emissione del decreto di citazione a giudizio.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, deducendo l’abnormità funzionale dell’atto, adottato fuori dei casi consentiti e idoneo a determinare una stasi del procedimento, nonché vizi della motivazione in ordine alla riqualificazione operata. Il Procuratore generale concludeva per l’accoglimento con annullamento senza rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione consolidata dell’atto abnorme. Il provvedimento impugnato è stato emesso oltre i casi consentiti e ha prodotto una regressione non ammessa del procedimento, incidendo sulle facoltà del pubblico ministero e sulla sequenza procedimentale. Il giudice dell’udienza preliminare, a fronte delle richieste delle parti, non ha correttamente applicato il principio evincibile dalla giurisprudenza richiamata, provocando una stasi non consentita in mancanza del potere di disporre la retrocessione.
Il Collegio passa in rassegna l’evoluzione della nozione, dalla sentenza Battistella alle Sezioni Unite Toni, che hanno distinto tra abnormità strutturale e abnormità funzionale, riconducendole a un fenomeno unitario. Assume rilievo decisivo la ricognizione della regressione anomala: essa è sintomo di abnormità quando il provvedimento impone al pubblico ministero un adempimento che si traduca in atto nullo, rilevabile nel corso del procedimento. Le Sezioni Unite Scarlini hanno chiarito che la riqualificazione del fatto non può giustificare la regressione, dovendo invece accompagnarsi agli esiti tipici dell’udienza preliminare.
La Corte valorizza l’introduzione del comma 1-bis dell’art. 423 cod. proc. pen., che ha recepito il principio di non regressione già elaborato dalla giurisprudenza, condizionando l’esercizio del potere di riqualificazione al rispetto del contraddittorio preventivo. La disciplina impone al giudice di invitare il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni e solo in caso di permanenza della difformità, sentite le parti, di disporre con ordinanza la restituzione degli atti.
Nel caso concreto, non si è trattato di genericità dell’imputazione, ma di una riqualificazione autonomamente operata dal giudice, senza aver promosso alcun confronto nel contraddittorio tra le parti. Ne deriva la configurabilità dell’atto abnorme, connotato da abnormità funzionale, poiché il giudice ha esercitato un potere previsto dall’ordinamento in una situazione radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, provocando una stasi del procedimento. La Corte, pertanto, dispone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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