Amministratore di fatto: necessari elementi sintomatici della gestione (Cass. pen. Sez. V n. 38937 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto richiede la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale della società, quali i rapporti con dipendenti, fornitori o clienti ovvero in qualunque settore gestionale. Ai fini della responsabilità penale per bancarotta fraudolenta, la riferibilità delle condotte distrattive all’imputato deve fondarsi su elementi fattuali idonei a denotare un effettivo ruolo gestorio nella specifica società fallita. Non è sufficiente, a tal fine, la sussistenza di un rapporto di società di fatto tra la società fallita e altra società, rimaste soggetti distinti, né la riconducibilità delle distrazioni a un disegno imprenditoriale unitario.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 24 aprile 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catanzaro nei confronti del ricorrente per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, commessi, secondo l’accusa, in qualità di amministratore di fatto della società fallita. Il fallimento era stato dichiarato ed esteso a una seconda società, sull’assunto che le due fossero legate da una società di fatto.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi, con il primo motivo, della violazione degli artt. 216 e 223 legge fall. e del vizio di motivazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto, ritenuta desunta acriticamente dal ruolo di amministratore di diritto rivestito in altra società e dall’estensione del fallimento. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dalla distinzione tra il piano del diritto fallimentare e quello della responsabilità penale. Il giudice civile fallimentare aveva affermato l’esistenza di una società di fatto tra i due enti, valorizzando una serie di elementi: la vendita di un terreno a prezzo inferiore al valore accertato in CTU, l’autorizzazione ad operare sui conti della seconda società in favore dei componenti della compagine della prima, la condivisione di sede aziendale e personale dipendente, nonché operazioni contabili volte a spostare fondi tra le due.
Su tali basi, i giudici di merito avevano qualificato il ricorrente come amministratore di fatto della società di fatto e avevano riferito le distrazioni non alla singola società, ma a quest’ultima quale articolazione del rapporto societario di fatto.
La Corte ha censurato questo percorso. Richiamando il proprio insegnamento (Sez. 5 n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli; Sez. 5 n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo), ha ribadito che l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto esige elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività sociale.
La Corte territoriale, invece, ha ancorato il giudizio a elementi indicativi dell’esistenza di una società di fatto, trascurando che le due società, pur avvinte da un rapporto sociale di fatto, sono rimaste soggetti distinti. Ai fini della responsabilità penale, riferita a condotte distrattive nel patrimonio della specifica società fallita, l’attribuzione del reato all’imputato deve fondarsi su elementi fattuali idonei a denotare, come prospettato nell’editto accusatorio, un ruolo gestorio svolto di fatto nella gestione di quella società.
La motivazione impugnata non ha fornito risposta alle censure sviluppate in appello, che avevano evidenziato la mancata individuazione di una condotta concreta, legata a evidenze specifiche, idonea a dimostrare un effettivo ruolo gestorio dell’imputato rispetto alla società fallita, il cui amministratore di diritto era il coimputato deceduto nelle more. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.
Nota della Redazione
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