Abnorme l’annullamento del decreto di citazione per difformità dall’avviso ex art. 415-bis (Cass. pen. Sez. II n. 12733 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetto da abnormità, per la sua attitudine a determinare un’indebita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza predibattimentale annulla il decreto di citazione a giudizio sull’assunto che il fatto contestato sia diverso da quello indicato nell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. La genericità del capo di imputazione che rende nullo il decreto ai sensi dell’art. 552, comma 2, cod. proc. pen. non può desumersi dal mero confronto con il fatto sommariamente enunciato nell’avviso di conclusione delle indagini, che non costituisce termine di paragone omogeneo. La nullità del decreto è prevista solo quando il fatto descritto nell’imputazione, rispetto a quello enunciato nell’avviso, non sia connesso o sia del tutto nuovo ai sensi dell’art. 518 cod. proc. pen., trattandosi di accadimento assolutamente difforme, naturalisticamente e giuridicamente autonomo.
Il Fatto
Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 01/10/2024, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti di due imputati per i reati di cui agli artt. 646, 640, 493-ter e 110-640 cod. pen., ravvisando una difformità tra le imputazioni contestate nell’avviso di conclusione delle indagini e quelle del decreto di citazione.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, deducendo l’abnormità dell’ordinanza. La difformità riscontrata consisteva soltanto nella diversa qualificazione giuridica dell’episodio di spendita abusiva di moneta elettronica, inizialmente ascritto ex art. 640, secondo comma, cod. pen. e poi ai sensi del successivo art. 493-ter cod. pen., senza alcuna modifica del fatto contestato. Si è proceduto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e ricostruisce la nozione di abnormità elaborata dalla giurisprudenza di legittimità: è abnorme il provvedimento che, per l’eccentricità sistematica del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, nonché quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità può riguardare tanto il profilo strutturale quanto quello funzionale, quando l’atto determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.
Verificato l’error in procedendo, il Collegio esamina la fattispecie. Nessuna norma prevede il potere concretamente esercitato dal giudice predibattimentale. L’art. 552, comma 2, cod. proc. pen. sanziona con la nullità il decreto solo in ipotesi tipiche, tra cui la mancanza o insufficienza dei requisiti della lett. c) del comma 1. L’art. 554-bis, commi 5-6, cod. proc. pen. prevede che, in caso di violazione di tale lett. c), il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, inviti il pubblico ministero a riformulare l’imputazione e, solo ove questi non vi provveda, dichiari con ordinanza la nullità e disponga la restituzione degli atti.
La Corte afferma che la genericità del capo di imputazione non può desumersi dal mero confronto con il fatto descritto nell’avviso di conclusione delle indagini. La lettera codicistica distingue l’obbligo di enunciazione del fatto in forma chiara e precisa con indicazione degli articoli di legge, previsto per l’esercizio dell’azione penale, dalla sola sommaria enunciazione richiesta per la ritualità dell’avviso. Le funzioni dei due atti sono diverse: l’avviso stimola un anticipato contraddittorio endoprocedimentale; il decreto cristallizza in rubrica la pretesa punitiva statuale in maniera tendenzialmente definitiva. Il fatto del decreto può quindi essere diverso da quello sommariamente enunciato, purché la divergenza non sia tanto radicale da precludere un reale contraddittorio: la nullità opera solo quando il fatto sia del tutto nuovo ai sensi dell’art. 518 cod. proc. pen.
La conclusione è confermata anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, che parametra l’ampiezza dell’informazione dettagliata alle circostanze della causa, in funzione dell’effettivo esercizio del diritto di difesa. Non è configurabile nullità del decreto che faccia riferimento a un fatto diversamente qualificato rispetto all’avviso. Nel caso concreto non sussisteva alcuna incertezza sull’imputazione, per la palmare sovrapponibilità delle descrizioni quanto a condotta, oggetto materiale, persona offesa, luogo e data. Emerge inoltre un ulteriore profilo di abnormità: il giudice ha omesso la prescritta attività di impulso all’interlocuzione delle parti. L’ordinanza è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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